L’avvocato di fronte ad un bivio: quando il dovere di verità e lealtà deve prevalere sulla tutela spasmodica e indiscriminata delle aspettative dell’assistito
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 83/2025 ha confermato la sospensione di anni 1 e mesi 6 nei confronti di un avvocato, per violazione dell’art. 50 cdf, sanzionando il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente.
Nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno mesi sei.
Il CNF ha ricordato che laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.
Nota:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 445/2024 e Cass. n. 41990/2021.
In arg. cfr. pure CNF n. 127/2024 e CNF n. 9/2019, secondo cui, qualora l’illecito fosse commesso al di fuori del processo/procedimento di cui al Titolo IV cdf, l’illecito stesso sarebbe sanzionabile ex art. 9 cdf.
Analoga questione riguarda l’art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), collocato nel medesimo Titolo IV, per gli illeciti commessi fuori dal processo/procedimento (per la tipicità, CNF n. 64/2025; per l’atipicità, CNF n. 68/2025).
