Si segnala che il Tribunale di Livorno con ordinanza del 22 aprile 2024 nel procedimento civile promosso da A.B. contro il Ministero della giustizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 15-quinquies, comma 3. (25C00189)
dispositivo:
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che «chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'art. 4, comma 1.».
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 10-9-2025)