Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e obbligo di preavviso al questore : alla Consulta la previsione della sanzione penale in caso di inosservanza e  l’applicazione cumulativa anziché alternativa, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza (Redazione)

Si segnala che con ordinanza del 16 giugno 2025 il Tribunale di Firenze (pubblicata in G.U. il 3 settembre 2025 e allegata al post) nel procedimento penale a carico di G.M. C. e altri, ha sollevato questione di incostituzionalità della norma prevista dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma, riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e della previsione dell’obbligo di preavviso al questore.

Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza. In subordine: Previsione, cumulativamente anziche’ alternativamente, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria in caso di inosservanza. – Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. (25C00184) 

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.36 del 3-9-2025)