La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 30472 depositata il 9 settembre 2025 ha ricordato che il singolo condòmino, che gode del diritto reale di comproprietà tipico dell’istituto della comunione sulle parti comuni, tra le quali sono annoverabili le autorimesse destinate ai singoli posti auto in quanto pertinenze, destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa, è, in relazione ad esse, persona offesa dal reato lesivo dell’interesse penalmente protetto dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 614 Cp, perché il diritto all’inviolabilità del domicilio personale, di rango costituzionale, e sovranazionale, rappresenta una delle forme di estrinsecazione dell’insindacabile diritto alla tutela della dignità e della sfera privata, nell’accezione strettamente connessa alla più ampia “libertà domestica” e alla nozione di privata dimora, di cui si è da sempre occupata la giurisprudenza di legittimità: ne consegue che il singolo condomino è legittimato a sporgere querela per violazione di domicilio in relazione all’introduzione abusiva di estranei nell’autorimessa condominiale, dovendosi riconoscere il diritto soggettivo di ogni singolo compartecipe, quantomeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all’iniziativa dell’amministratore, a proporre querela a protezione dell’intera comproprietà, anche a prescindere dalla volontà degli altri condomini.
In tema, ricordiamo che la Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 8101 del 27 febbraio 2025 ha confermato che deve ritenersi che il conduttore dell’appartamento nell’edificio condominiale sia legittimato a sporgere querela in relazione ai danni causati dalla condotta di un soggetto alle parti comuni dell’edificio – come citofoni, portone, androne – dovendosi riconoscere al locatario la qualifica di persona offesa del reato contestato all’imputato, stante la contitolarità dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, posta a tutela dell’integrità del patrimonio, nozione nella quale debbono intendersi ricompresi non solo la proprietà ma anche i diritti reali personali o di godimento.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti datati sul tema, tra i tanti ricordiamo cassazione sezione 2 numero 17418/2015, in tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato.
Nella specie è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile.
Il diritto di querela per il reato previsto dall’art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità.
Infatti, secondo la giurisprudenza della cassazione (Cass. sez. 2 13 luglio 2010 n. 32691, Campelli e altro; sez. 2 17 ottobre 2003 n. 47672, Gerì; sez. 2 3 novembre 1999 n. 13636, Buono), la tutela accordata dall’art. 635 c.p. si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un’utilità.
