Segnaliamo che per il magistrato di sorveglianza di Nuoro la “nuova” liberazione anticipata ha mutato la natura sostanziale del beneficio e non consente di valutare i progressi trattamentali del condannato.
È questa la motivazione con cui il magistrato di sorveglianza di Nuoro, con l’ordinanza del 12 agosto 2025, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla costituzionalità dell’articolo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (legge 354/1975), riscritto dal decreto legge 92/2024, che ha radicalmente cambiato il volto della riduzione premiale di pena prevista, paria 45 giorni per ogni semestre espiato.
Il 20 ottobre prossimo la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere sulle questioni sollevate dal magistrato di sorveglianza di Spoleto e dal magistrato di sorveglianza di Napoli:
Tribunale di sorveglianza di Napoli
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Richiesta del beneficio subordinata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel termine di novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione – Previsione che il condannato debba indicare, per la valutazione della richiesta, le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio.
– Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 69-bis, come modificato dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112.
Tribunale di sorveglianza di Perugia
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza relativa, di avere all’ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975.
-Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112.
Come si legge nell’articolo a firma di Fabio Florentin su IlSole24Ore di oggi 8 settembre: “Nel caso valutato dal giudice di Nuoro, un ergastolano aveva formulato un’istanza di liberazione anticipata che, pur astrattamente accoglibile nel merito in quanto il detenuto aveva dato piena prova di adesione al trattamento, non pote va essere decisa perché l’interessa to, a motivo della lunga pena da scontare, non si trovava in nessuna delle “condizioni legittimanti” per ottenere il beneficio previste dalla nuova disciplina.
In base al nuovo articolo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, la valutazione della liberazione anticipata può infatti avvenire:
• «in occasione» di un’istanza di accesso a misure alternative o altri benefici analoghi, qualora la libe razione anticipata sia «rilevante» per il computo della pena espiata;
• nel termine di 90 giorni antecedenti al fine-pena;
• se il condannato ha uno «specifico interesse», diverso dai precedenti.
Nella fattispecie, il detenuto non rientrava nei presupposti per accedere ai benefici penitenziari, né poteva dimostrare uno «specifico interesse» per presentare un’istanza autonoma.
Il magistrato di sorveglianza di Nuoro muove dalla constatazione che la riforma del 2024, pur intervenendo formalmente sulle (sole) regole procedurali della liberazione anticipata (i presupposti sostanziali restano, invece, quelli indicati nell’articolo 54 della legge sull’ordinamento penitenziario), ne ha determinato la trasformazione da beneficio che accompagna il percorso esecutivo del condannato, premiando con un immediato riconoscimento l’adesione alle proposte trattamentali per ogni semestre, a uno “sconto di pena” che può essere applicato d’ufficio nei soli casi espressamente indicati dalla nuova disciplina, a pena di inammissibilità.
Un tale assetto è ritenuto dal magistrato di sorveglianza di Nuoro in contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione.
L’istituto della liberazione anticipata, infatti, mira a incentivare la risposta positiva del condannato all’offerta rieducativa attraverso una premialità (lo “sconto” di pena) che tanto più è allettante quanto più è riconosciuta con immediatezza allo scadere del periodo minimo di tempo corrispondente al l’impegno richiesto (un semestre).
È dunque essenziale che il “premio” per la valorizzazione degli sforzi compiuti dal detenuto per un suo più efficace reinserimento sociale sia corrisposto con una periodizzazione ravvicinata secondo lo schema della “semestralizzazione”, cioè allo scadere di ogni singolo semestre di pena espiata, così come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 276/1990 e non, invece, a distanza di molti anni, come accade a chi, senza sua colpa, non si trovi nelle tassative condizioni indicate dal nuovo arti colo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario per ottenere il beneficio.
La nuova disciplina — come osserva il giudice rimettente — «trasformando la liberazione anticipata da strumento rieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena», ne sterilizza lo scopo ultimo, soprattutto penalizzando i condannati a pene lunghe con reati ostativi, cioè proprio quelle persone per cui è più importante intervenire con strumenti a maggior gradiente rieducativo”.
Ora parola alla Consulta
