Quante volte vi è capitato di arrivare in aula e trovare un collega nominato dall’assistito senza essere stato avvisato?
Il Consiglio Nazionale forense con la sentenza numero 421/2024 ha ricordato agli smemorati che costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che subentri ad un difensore di fiducia o d’ufficio e, in violazione dell’art. 45 co. 1 cdf e rispettivamente dell’art. 46 co. 4 cdf, non renda nota la propria nomina al collega sostituito e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, non si adoperi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte dal collega.
Nel caso esaminato il CNF ha sottolineato: “Neppure l’incolpata ha dato alcuna prova di avere in realtà ottemperato al dovere di informazione cui era certamente tenuta ai sensi dell’art. 27 comma 6. Quanto al capo b) di incolpazione appare provata la contestazione avanzata dall’avv. [AAA], risultata difensore di ufficio di due imputati, alla quale l’incolpata non ha tempestivamente comunicato l’intenzione dei due interessati di conferire all’avv. [RICORRENTE] nomina fiduciaria, costringendo così l’avv. [AAA] a svolgere attività presentandosi in due udienze successive, avendone l’obbligo quale difensore d’ufficio, in mancanza di preavviso da parte dell’incolpata”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024
in tema ricordiamo la sentenza numero 27/2024 del CNF: Avvocato che subentra ad un collega nella difesa: gli obblighi deontologici del subentrante (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
