L’avvocato che si intrattiene con i testimoni o con le persone informate sui fatti per conseguire deposizioni favorevoli al suo assistito (Redazione)

L’avvocato può concordare con il proprio assistito le dichiarazioni da rendere agli inquirenti ma non può intrattenersi con la parte (priva di difensore) offesa dal reato per la cui avvenuta commissione è indagato proprio il suo assistito, la quale deve deporre come testimone

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 76 del 2025 (allegata al post) ha confermato la sanzione della sospensione per mesi 4 ed ha ricordato che è indubbio che sia consentito all’avvocato di concordare con il proprio assistito la strategia difensiva e, quindi, anche il contenuto delle dichiarazioni che detto suo assistito deve rendere agli inquirenti, ma è altrettanto indubbio che egli non può intrattenersi con la parte (priva di difensore) offesa dal reato per la cui avvenuta commissione è indagato proprio il suo assistito medesimo, la quale deve deporre come testimone (art. 55 co. 1 cdf), al fine di concordare con quest’ultima una versione compiacente e non veritiera dei fatti accaduti, o, comunque, diversa dal vero, al fine di cercare di consentire all’indagato suo assistito di sviare le indagini in corso su tali fatti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 76 del 28 marzo 2025