La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 24590 depositata il 5 settembre 2025 ha stabilito che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, e dunque anche attraverso documenti non prodotti dalle parti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.
Ricordiamo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 6500 del 2022, in materia di esame contabile ai sensi dell’articolo 198 Cpc il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni: ne consegue che deve ritenersi intervenuta l’acquiescenza della parte, laddove, di seguito all’atto dell’acquisizione operato dal consulente tecnico d’ufficio ovvero in sede di disamina della bozza di perizia trasmessa dal Ctu ai sensi dell’articolo 195 Cpc in cui il documento in questione era stato utilizzato, la parte, a mezzo del proprio Ctp, non ha provveduto a dolersi della dedotta violazione del contraddittorio nei termini previsti dall’articolo 157, comma secondo, Cpc.
