Intercettazioni tramite captatore informatico: chi contesta l’inapplicabilità del regime processuale applicato per la loro autorizzazione ha l’onere di dimostrare le condizioni che avrebbero imposto un diverso regime (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29642/2025, 23 luglio/22 agosto 2025, ha chiarito che il ricorrente per cassazione che eccepisce l’inutilizzabilità dei dati conoscitivi acquisiti tramite intercettazioni mediante l’uso del captatore informatico autorizzate in coerenza alle indicazioni interpretative offerte dalle Sezioni unite penali con la decisione Scurato (SU, sentenza n.  26889/2016 del 28 aprile 2016, Scurato, Rv. 266905 – 01) ha l’onere, a pena di genericità del ricorso, di dimostrare l’inapplicabilità di tali indicazioni.

Gli spetta pertanto, dato il susseguirsi di differenti discipline in materia, indicare con precisione ed allegare specificamente i dati processuali necessari per individuare la categoria dei reati oggetto di intercettazione, la data di iscrizione del relativo procedimento e la natura delle intercettazioni di cui si tratta.

La decisione annotata richiama esplicitamente come precedente Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29382/2025, 23 luglio/8 agosto 2025 (per il cui commento si rimanda a questo link).