Una sentenza della Suprema Corte dimostra, in maniera inequivocabile, come alcuni argomenti posti a fondamento della tesi di chi sostiene la “indivisibilità” delle carriere tra Pm e Giudici vengono smentiti, dalle sentenze della cassazione. Nella sentenza della sezione 6 numero 30196 del 3 settembre 2025 gli Ermellini scrivono: “Pm e indagini a favore dell’indagato: limiti – il dovere del Pm di svolgere attività di indagini a favore dell’indagato stabilito dall’articolo 358 c.p.p. non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo il difensore facultato a svolgere indagini difensive ai sensi degli articoli 391-bis e ss. Cpp.; ne consegue che, sebbene ciò non autorizzi l’organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione”.
La sentenza è nel solco dei precedenti indicati nel post: Il pubblico ministero e le indagini “a favore dell’indagato”: l’ipocrisia dell’art. 358 cpp, norma “meramente precettiva” (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30812/2024 si è occupata del tema del mancato svolgimento da parte del pubblico ministero di attività di indagine a favore dell’indagato.
L’articolo 358 c.p.p. recita, e mai come in questo caso il verbo è usato nel suo significato teatrale, che: “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.
Abbiamo scritto “recita” nel senso di chi finge sentimenti, condizioni che non prova o che non possiede, perché l’articolo 358 cpp è una disposizione “meramente precettiva” e di conseguenza: “Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d’indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva”.
In motivazione la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa, cassazione sezione 4 sentenza numero 30812/2024.
D’altronde, in merito alla rilevanza dell’ipotizzata violazione dell’articolo 358 cpp, il collegio osserva che il dovere del PM di svolgere attività d’indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, Rv. 274031 – 01; conf. Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 254872 – 01), sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 47013 ha sottolineato a sua volta che la disposizione dell’articolo 358 cpp, “meramente precettiva dell’attività propria dell’organo dell’accusa, non è sorretta da alcun apparato sanzionatorio processuale per il caso di sua eventuale violazione”.
D’altro canto, il sistema processuale non preclude alle altre parti processuali e all’imputato in particolare, di esercitare i propri diritti difensivi, in modo autonomo ed indipendente rispetto alle iniziative svolte dal Pubblico Ministero.
La stessa difesa ha la possibilità di svolgere le c.d. “indagini difensive”, e ha la possibilità, comunque di formulare richieste istruttorie tanto in giudizio ordinario, quanto in giudizio abbreviato, eventualmente “condizionato”.
Pertanto, la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia ritenuto opportuno procedere all’audizione delle pazienti dell’imputato è scelta non sindacabile in questa sede”.
Inutile, quindi, agitare lo spauracchio della violazione dell’articolo 358 cpp in cassazione, la risposta sarà sempre la stessa: “l’organo di accusa si determina in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale in base agli elementi pervenuti nella sua disponibilità, ove ritenuti adeguati a sostenere l’accusa in giudizio e di conseguenza, risulta inconferente la censura relativa alla mancanza di autonome indagini” (Cassazione sezione feriale numero 34818/2023).
Come volevasi dimostrare: il pubblico ministero non è il primo giudice che incontra il cittadino.
