Il vizio di contraddittorietà della motivazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29612/2025, 23 luglio/20 agosto 2025, ha ribadito che il vizio di contraddittorietà della motivazione consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni — testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente — concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Rv. 271635 – 01; conf.: N. 35848 del 2007 Rv. 237684 – 01, N. 12110 del 2008 Rv. 243247 – 01, N. 38800 del 2008 Rv. 241449 – 01, N. 5718 del 2013 Rv. 259409 – 01, N. 20677 del 2017 Rv. 270071 – 01).

Pertanto, come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria la motivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altre proposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovvero la contraddizione — come vizio deducibile — riguarda il rapporto fra la motivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd. contraddittorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e il risultato di prova utilizzato anche se inesistente, ovvero incontestabilmente diverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (da ultimo, Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Rv. 287479 – 02, in motivazione).

A ciò va aggiunto che, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Rv. 265765 – 01).