Configurabilità dello stalking nei confronti del condominio.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 20386/2025 ha stabilito che il delitto di atti persecutori si può configurare nei confronti di un intero condominio, inteso quale ente di gestione distinto dai singoli condomini che ne fanno parte, solo nel caso in cui i fatti costitutivi del predetto reato, tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo, si realizzino nei confronti di ciascuno dei condomini e ciò anche quando alcune delle condotte persecutorie ascritte siano correlate all’utilizzo di parti comuni dello stabile condominiale.
Occorre a riguardo premettere che la prospettazione accusatoria è nel senso che le condotte dei ricorrenti avrebbero configurato veri e propri atti persecutori non già nei confronti di singoli condomini bensì del condominio complessivamente inteso, salva la puntualizzazione, nel medesimo capo di imputazione, che le condotte stesse si riferivano a quattordici condomini e ai loro familiari.
A seguito di tale editto accusatorio, nei gradi di merito il delitto ascritto è stato ritenuto accertato nei confronti di tutti i condomini (in numero di ventiquattro) che si sono costituiti parte civile, condannando i ricorrenti al pagamento del risarcimento del danno nei confronti degli stessi.
Ciò posto, la cassazione nella sentenza in esame ritiene di dover effettuare alcune puntualizzazioni.
A riguardo va considerato, innanzi tutto, che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite civili, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti (v., da ultimo, Sez. U civ., n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787).
Invero, il condominio negli edifici si risolve semplicemente nella “proprietà comune” di alcune parti degli stessi, poste a servizio di altre e a queste ultime legate da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà e di complementarietà a senso unico.
Così configurato, il condominio è una comunione meramente strumentale rispetto all’esercizio dei singoli diritti di proprietà esclusiva sui diversi appartamenti: i quali, dal canto loro, seguono “un proprio destino individuale e autonomo”, al di fuori della disciplina speciale del condominio e in armonia con la definizione generale della proprietà come diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell’art. 832 cod. civ. (Sez. 2 civ., n. 29251 del 13/11/2024, Rv. 673521).
Occorre, dunque, interrogarsi se, sul versante penalistico, la natura del condominio quale ente di gestione privo di una personalità giuridica autonoma distinta da quella dei condomini spieghi efficacia, con peculiare riguardo – per quel che rileva in questa sede – al delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.
In proposito, se è vero che le condotte suscettibili di essere ricondotte a tale reato possono riferirsi anche all’utilizzo di beni condominiali o a condotte che interessano l’intero stabile, ciò non comporta, ex se, che le stesse siano suscettibili di determinare, nei confronti di ciascun condomino, uno o più degli eventi indicati dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato medesimo.
Infatti, come è noto, il delitto di atti persecutori è un reato abituale di evento, che differisce da quelli di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita (che, tuttavia, non è integrata dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane: Sez. 5, n. 1541 del 17/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280491) o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (ex aliis, Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, G., Rv. 262517).
Deve dunque essere affermato il principio per il quale il delitto di atti persecutori si può configurare nei riguardi di un intero condominio – laddove si voglia, beninteso, utilizzare la relativa espressione per ragioni di carattere descrittivo, in quanto il condominio non è un ente dotato di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini che ne fanno parte – soltanto qualora i fatti costitutivi dello stesso, tanto sul piano oggettivo, anche in relazione agli eventi del reato, quanto su quello soggettivo, si realizzino nei confronti di ciascuno dei condomini, rispetto ai quali detti fatti devono essere oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice di merito, e ciò anche nell’ipotesi in cui tra le condotte persecutorie ascritte alcune siano correlate all’utilizzo di parti comuni dello stabile condominiale.
Per altro verso, è opportuno chiarire, per ragioni di completezza, che, anche nell’ipotesi in cui la condotta persecutoria si correli all’uso di beni condominiali, il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. non deve configurarsi necessariamente nei confronti di condomini, intesi come soggetti che, quali proprietari di immobili o parti di essi situati nel condominio, sono titolari pro quota di diritti di proprietà sui beni comuni, potendo la condotta persecutoria evidentemente riverberarsi su un qualsivoglia soggetto che si trovi, per effetto della stessa, a subire uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
