La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30107 depositata il 2 settembre 2025 (allegata al post) ha affermato che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente a quella per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, in ragione della sufficienza dell’importo dei beni sequestrati in via diretta a “coprire” integralmente il profitto del reato, va compiuta con riferimento al valore di detti beni non al momento dell’adozione del sequestro, bensì a quello della definitività della confisca, in quanto è con quest’ultimo che si determina l’effetto ablatorio.
