Processo penale telematico: il software utilizzato dalla cancelleria non è causa d’inammissibilità dell’impugnazione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 30203 depositata il 3 settembre 2025 ha stabilito che deve ritenersi in tema di processo penale telematico, nella vigenza delle norme della riforma cd. “Cartabia” che non costituisca causa d’inammissibilità dell’impugnazione inviata via Pec la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all’ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico software (nella specie “Aruba sign”, essendo stato l’atto sottoscritto col sistema “Pades-bes”); e ciò sul condivisibile presupposto che la verifica della validità della sottoscrizione debba prescindere dalle caratteristiche del software impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.

Ricordiamo il precedente della sezione 2 della cassazione che con la sentenza numero 32627/2022 ha indicato, sempre in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, non costituisce causa d’inammissibilità dell’impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all’ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico “software” (nella specie “Aruba sign”, essendo stato l’atto sottoscritto col sistema “Pades-bes”)9, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del “software” impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.