Risarcimento danni e l’applicazione delle tabelle di Milano (o Roma) da parte del giudicante (Redazione)

La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 24349 depositata il 2 settembre 2025 ha ricordato che è del tutto evidente – nonostante una giurisprudenza l’abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito – che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare.

Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz’altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell’ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.