Non adempiere alle obbligazioni patrimoniali disposte in sentenza integra l’illecito disciplinare previsto dall’articolo 64 cdf.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 67/2025 ha ricordato che il mancato adempimento in ordine al pagamento di somma portata in sentenza integra illecito disciplinare (art. 64 cdf), per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense.
Infatti l’aver mancato di adempiere ad obbligazioni patrimoniali consacrate in ben due sentenze, integra senz’altro la violazione del canone di cui all’art. 64 n. 2.
Al proposito né l’atto di appello né la memoria successivamente depositata si confrontano con i puntuali rilievi offerti alla pagina 8 della decisione del CDD laddove si spiega che l’illecito in questione è rinvenibile già nello stesso fatto che l’incolpato non abbia adem piuto agli obblighi scaturenti dalle due sentenze (facendolo solo distanza di anni e ben dopo l’esecuzione coattiva e l’avvio del procedimento disciplinare) attingendo ai significativi redditi della sua attività (€ 22.600,00 nel 2014 ed € 37.400 nel 2015) che, peraltro, sono stati indicati nel loro ammontare dallo stesso incolpato in una sua memoria difensiva.
L’atto di appello al riguardo si sviluppa solo sul profilo del trasferimento di un diritto di usu frutto sopra un terreno per evidenziare che esso non era stato espressione dell’intento di sottrarre garanzie ai creditori bensì frutto della necessità di rimediare ad una dimenticanza in sede di esecuzione degli accordi patrimoniali correlati alla separazione tra l’incolpato stesso e la ex moglie.
Tale aspetto, però, non è decisivo ai fini della sussistenza dell’illecito di che trattasi in quanto, anche a non considerare quel trasferimento mosso da intento elusivo, persiste la condotta di rilievo deontologico per non avere l’incolpato, per così lun go tempo, fatto prontezza alcuna, neanche col versamento di un significativo acconto qualora le sue condizioni economiche non consentivano di più, di soddisfare l’obbligazione che su di lui incombeva.
Per ogni altro aspetto, e segnatamente per tutti quelli che si riferiscono alla natura dell’illecito di cui all’art. 64 n. 2 CDF e, quindi, alla possibilità che esso rimanga integrato attraver so una grave condotta inadempiente di obbligazioni anche extra professionali -stante la lesione all’immagine, al decoro, all’affidamento della professione forense che rimangono senz’altro pregiudicate dal comportamento di un avvocato che non assolve agli obblighi impostigli a seguito di un giudizio civile- si rimanda integralmente alle puntuali osservazioni offerte dalla decisione impugnata che, al riguardo, non risultano esser state scalfite, quanto alla loro persuasività, congruità e conducenza, dai rilievi mossi in sede di impugnazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
Nota:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 160/2014.
