Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 68 del 2025 (in allegato al post) ha sanzionato con la sospensione per mesi 2 l’avvocato che ha apposto sul proprio fascicolo di studio, esibito nel corso di una udienza innanzi al GIP di Ravenna, l’epiteto “NEGRO” per indicare la propria controparte cittadino di origine nigeriana
Il CNF stabilito che costituisce violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) il comportamento dell’avvocato che utilizzi, nella copertina del proprio fascicolo di studio, epiteti razzisti o comunque offensivi nei confronti della controparte (nella specie indicata con l’epiteto “negro”).
Tra le incolpazioni si contestava anche: “Illeciti disciplinari previsti e puniti dagli artt. 9 e 52 del CDF per aver l’Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Forlì-Cesena apposto sul proprio fascicolo di studio poi esibito all’udienza del 20 febbraio 2020 innanzi al GIP di Ravenna, e quindi nell’esercizio della professione forense, l’epiteto “NEGRO” per indicare la propria controparte cittadino di origine nigeriana, venendo coi meno ai doveri di dignità e decoro nell’esercizio del proprio ministero e, comunque, utilizzando espressioni offensive nei confronti della propria controparte con grave pregiudizio per l’immagine e la dignità della professione forense. Fatto commesso in Ravenna il 20/2/2020”
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
Nota:
In arg. cfr. pure CNF n. 22/2025, CNF n. 214/2024.
