La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30030 depositata il 1 settembre 2025 ha ricordato, in tema di applicazione dell’articolo 131-bis Cp, che il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 301 del decreto legislativo 81/2008.
