Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 25953/2025, 29 maggio/15 luglio 2025, ha messo a fuoco il percorso motivazionale e le regole di acquisizione dei dati rilevanti cui il pubblico ministero deve attenersi nel motivare e nell’eseguire il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici.
L’annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, dep.2020, Rv. 278422; Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, Rv. 282776). Né rileva il fatto che il decreto di sequestro probatorio sia stato emesso prima ancora che fossero depositate le motivazioni della sentenza di annullamento senza rinvio.
Deve estendersi anche al sequestro probatorio il principio, già affermato in relazione al sequestro preventivo, secondo cui il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate le motivazione dell’ordinanza di annullamento, in quanto, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. “giudicato cautelare” (Sez. 3, n. 33988 del 16/6/2023, Rv. 285206; si veda anche Sez. 3, n. 20245 del 14/2/2024, Rv. 286326).
Sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici, si è stilato un vero e proprio percorso motivazionale e delle regole di acquisizione dei dati rilevanti cui il pubblico ministero deve attenersi nel motivare e nell’eseguire il decreto di sequestro probatorio.
La motivazione, in particolare, deve specificare:
a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Rv. 28635803).
Una volta individuati i requisiti della motivazione del sequestro probatorio, nell’ottica di garantire il principio di proporzionalità ed escludere il sequestro indiscriminato di interi archivi informatici, si pone anche la necessità di individuare i limiti relativi alla fase di selezione del materiale acquisito mediante la creazione della copia informatica.
Si è affermato che il pubblico ministero:
a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione;
b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Rv. 27994902).
