La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 29934 depositata il 28 agosto 2025 ha stabilito che deve ritenersi che la nuova formulazione dell’articolo 346-bis sul traffico di influenze illecite, introdotta dalla legge 114/24 (cd. legge Nordio) riduca l’ambito della rilevanza penale della fattispecie di reato previgente sotto plurimi profili, laddove nella disciplina vigente l’articolo 346-bis Cp si riferisce solo alle relazioni esistenti e, pertanto, non consente più la punibilità del traffico di influenze millantate. Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono, inoltre, essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite).
