Diffusione della foto prelevata dal profilo Whatsapp senza il consenso dell’effigiato (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29683 depositata il 25 agosto 2025 ha stabilito che si configurano i reati di accesso abusivo a sistema informatico e trattamento illecito dati personali previsti dagli articoli 615 ter c.p. e art. 167 d.lgs. 196/2003.

La Suprema Corte sottolinea che quando si diffonde la foto di un soggetto senza il suo consenso, anche se viene utilizzata l’immagine del suo profilo Whatsapp. la pubblicazione non autorizzata di una foto privata su piattaforme diverse da quella per cui l’utente ha espresso consenso, in assenza di autorizzazione esplicita, integra di per sé il requisito del “nocumento” richiesto per la configurazione del reato di cui all’art. 167 d.lgs. 196/2003.