Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 27244/2025, 24 giugno/24 luglio 2025, ha avuto ad oggetto un ricorso che ha censurato sotto vari profili la condanna inflitta ad un imputato che, alla guida di un autocarro e nel tentativo di forzare un posto di blocco creato da lavoratori che manifestavano per protesta, ha travolto ed ucciso uno di essi, dandosi poi alla fuga.
Il collegio di legittimità ha dovuto in tal modo affrontare e risolvere, ricorrendo a consolidati orientamenti interpretativi di legittimità, questioni attinenti alla colpa cosciente, all’aggravante ad effetto speciale della fuga del conducente ed all’eventuale riconoscibilità dell’esimente dello stato di necessità.
Provvedimento impugnato
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del GUP con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, AS è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen., 337 cod. pen. e 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e applicato la pena accessoria della interdizione legale dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ha revocato, inoltre, le statuizioni in favore delle parti civili la cui costituzione è stata revocata. Nel resto la sentenza di primo grado è stata confermata.
La vicenda sottostante
Il processo ha ad oggetto un incidente verificatosi nel corso di una manifestazione sindacale indetta dai lavoratori dell’azienda L. di […].
Attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze, la sentenza impugnata ha ricostruito l’accaduto nel modo seguente.
Alle ore 06:30 del […], il complesso autoarticolato composto da trattore stradale e rimorchio condotto da AS entrava nel piazzale interno del polo logistico della L. al fine di effettuare lo scarico di merce.
Intorno alle ore 07:00 alcuni appartenenti al sindacato S. e, tra questi, il delegato provinciale AB si radunavano nei pressi di varchi di entrata e uscita dei mezzi pesanti del predetto polo logistico per una manifestazione di protesta: i dimostranti avevano ricevuto la specifica indicazione da parte di AB di impedire l’ingresso e l’uscita dei mezzi pesanti dalla struttura, al fine di indurre i dirigenti dell’azienda ad un confronto con i rappresentanti sindacali.
Lo stesso AB, coadiuvato da altri manifestanti, iniziava a fermare alcuni autoarticolati, che si accodavano in fila in attesa di poter uscire.
Alle 07:15 AS, terminata l’operazione di scarico, si dirigeva verso l’uscita del piazzale, parcheggiando l’autoarticolato in doppia fila a fianco dei mezzi già incolonnati e, avviandosi a piedi verso i manifestanti, chiedeva ad AB di farlo passare, sicché i due si mettevano a discutere e l’autista NC chiamava il 112.
AS, risalito sul camion, riprendeva la marcia nel piazzale dello stabilimento, superava gli altri veicoli incolonnati per l’uscita e imboccava contromano il corridoio del varco destinato all’ingresso dei veicoli: giunto in prossimità del cancello di accesso, arrestava quasi completamente la marcia, suonava il clacson e poi accelerava ripetutamente in folle al fine di forzare il cordone formato dai manifestanti e costringerli a spostarsi.
I manifestanti iniziavano a battere con le mani sul frontale della motrice e gli urlavano di fermarsi, ma AS, avanzando lentamente a sobbalzi, sgasando a più riprese e suonando ripetutamente il clacson, iniziava a curvare verso destra al fine di immettersi in via […], mentre altri manifestanti accorrevano e si posizionavano davanti alla motrice. A questo punto, per non essere investiti, i manifestanti si spostavano verso i lati. In particolare, AB si metteva davanti allo spigolo anteriore destro della motrice, alzando le braccia e continuando a fare segno ad AS di fermarsi. In quel mentre, due agenti della Digos, avvedutisi della pericolosità della situazione, si paravano dinanzi alla motrice e uno di loro mostrava il distintivo, intimando l’alt al conducente, il quale, tuttavia, continuava la marcia, costringendo gli stessi agenti a scansarsi a sinistra. Stante l’incessante avanzamento del trattore, i manifestanti si vedevano costretti a spostarsi per evitare di essere investiti e AB assumeva una posizione sbilanciata all’indietro, sino a che, urtato dalla motrice, cadeva a terra. La vittima veniva investita all’altezza delle gambe dalla ruota anteriore destra e, in posizione supina, tentava di mettersi in salvo, trascinandosi indietro a forza di braccia. Mentre tutti i presenti gli urlavano di fermarsi, l’imputato continuava la manovra di svolta e, con le ruote del secondo asse della motrice, schiacciava le gambe della vittima all’altezza delle cosce. A quel punto la vittima si lasciava andare a terra e, nell’ulteriore avanzamento del mezzo, rimaneva incastrata sotto la barra paracicli laterale. Il corpo era trascinato per molti metri fino a rimanere, privo di vita, sull’asfalto.
AS si allontanava dal luogo dell’evento percorrendo la strada provinciale SP […] in direzione […], fino all’intersezione con la strada provinciale SP […], dove effettuava inversione di marcia, per ritornare verso […] e imboccare l’autostrada A4 in direzione […].
Durante il percorso, telefonava al datore di lavoro e a un amico poliziotto che gli suggeriva di contattare le forze dell’ordine. AS chiamava, quindi, il 112 riferendo di volersi costituire e, giunto al casello di […], uscito dall’autostrada, si fermava nel piazzale antistante, ove restava in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 3 cod. pen.
In tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la colpa con previsione valutando la prevedibilità dell’evento in astratto e non già, come sarebbe stato necessario, in concreto. La sentenza impugnata, infatti, confermando le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, ha sostenuto che l’imputato aveva messo in conto di investire “qualcuno dei manifestanti”, mentre avrebbe dovuto chiedersi se egli avesse previsto l’evento concretamente verificatosi.
A sostegno di tale doglianza la difesa osserva che, secondo il costante orientamento di legittimità, la colpa con previsione è cosa diversa rispetto alla prevedibilità dell’evento, che l’agente deve avere concretamente previsto, rappresentandosi la possibilità del suo verificarsi, sia pure con la convinzione di riuscire ad evitarlo.
Deve dunque sussistere, affinché l’evento possa essere ritenuto previsto, un quid pluris rispetto alla mera prevedibilità, che può dirsi raggiunto solo in presenza di elementi di natura sintomatica, indicativi della previsione dell’evento tipico. Nel caso in esame, gli indici sintomatici valorizzati dalla Corte di appello, a tutto voler concedere, deponevano per la consapevolezza da parte dell’imputato della presenza dei manifestanti e, dunque, per la prevedibilità in astratto della pericolosità della condotta tenuta, ma giammai per la concreta previsione che la manovra di svolta avrebbe potuto determinare l’investimento della vittima. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto verificare la concreta avvistabilità della vittima e l’immediata percepibilità dell’investimento, ma la motivazione è carente sotto entrambi i profili. Quanto al primo profilo, il difensore osserva che all’atto della manovra di svolta, AS non aveva alcuna possibilità di avvedersi della presenza di AB e ricorda che la vittima e gli altri manifestanti collocati in corrispondenza dell’angolo anteriore destro della motrice potevano essere visti solo tramite gli specchi laterali, ma, come anche il consulente del PM ha riconosciuto, «un conducente che effettua la manovra di svolta difficilmente presta attenzione agli specchi guardavanti di accostamento» e AS «aveva troppi elementi da controllare per potere dedicare la necessaria attenzione» a questi specchi «che gli avrebbero consentito di vedere la vittima».
Quanto al secondo profilo, il difensore ricorda che, secondo il consulente del PM, è verosimile che il conducente non si sia reso conto dell’investimento nella fase iniziale, ma solo successivamente. Secondo la difesa, non rileva in senso contrario la telefonata nella quale, parlando col datore di lavoro, AS disse di aver “messo sotto un marocchino”.
Non è in discussione, infatti, che, dopo l’investimento, guardando negli specchietti retrovisori, il conducente abbia visto il corpo della vittima a terra. È in discussione, invece, che della possibilità di investire la vittima egli si sia accorto mentre la manovra era in corso. In assenza della concreta avvistabilità della vittima e della immediata percepibilità dell’investimento – sostiene la difesa – gli indici valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero indicativi al più della prevedibilità in astratto, ma non già della previsione in concreto dell’evento. La stessa Corte di appello, peraltro, ha riconosciuto che alla produzione dell’evento ha concorso anche la condotta della vittima.
La ritenuta previsione dell’evento –argomenta il difensore – sarebbe in contraddizione con il riconoscimento della valenza concausale della incauta azione di AB, che, ponendosi in un angolo cieco rispetto alla visuale del mezzo, aveva fonti di rischio tendenzialmente estranee alla sfera di controllo del conducente e da lui non prevedibili ex ante.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen.
Il difensore censura la motivazione della Corte nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della integrazione dell’aggravante in esame, sarebbe sufficiente il dato obiettivo dell’allontanamento del conducente dal luogo del sinistro a prescindere dall’intenzione e dalle finalità sottese a tale contegno.
Secondo il ricorrente, non è sufficiente la mera constatazione oggettiva dell’allontanamento, occorrendo, piuttosto, verificare se il soggetto agente abbia volontariamente scelto di sottrarsi alle proprie responsabilità.
Un regime sanzionatorio del rigore di quello risultante dal combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen., infatti, si giustifica solo in ragione della maggiore riprovevolezza della condotta di chi, dopo aver causato la morte di una persona, si sottrae ai propri doveri di solidarietà sociale, ad essi anteponendo il fine utilitaristico di sfuggire all’identificazione come autore del fatto.
La giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all’ art. 189, comma 6, Cod. strada ha affermato che il mero allontanamento materiale del conducente non integra il reato, essendo necessaria la consapevole volontà in capo al soggetto agente di sottrarsi agli obblighi di collaborazione per la ricostruzione dell’accaduto.
Se, come chiarito dalla Corte di cassazione, una breve sosta non è sufficiente ad escludere l’integrazione del reato qualora non consenta di rendersi conto dell’accaduto e di essere identificati, allora l’elemento dell’intenzione di sottrarsi all’identificazione è imprescindibile per la configurabilità della fattispecie in esame. In tesi difensiva, tale interpretazione si impone anche alla luce di un inquadramento sistematico dell’aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen., posto che, all’atto dell’introduzione di questa circostanza aggravante il codice della strada prevedeva già due figure di reato affini, ovvero quelle previse dall’art. 189, comma 6, e dall’art. 189, comma 7.
In questa situazione – sostiene la difesa – l’accentuazione del disvalore deve ricollegarsi ad un giudizio di maggiore rimproverabilità per un comportamento, successivo al fatto, consistito nell’anteporre ad ogni contraria esigenza il fine di sottrarsi alle conseguenze che l’ordinamento associa all’investimento.
Anche la Corte costituzionale, del resto, con la sentenza n. 195 del 27 ottobre 2023, ha affermato che la condotta di fuga, essendo dolosa e finalizzata all’impunità, esprime un salto di qualità rispetto al reato colposo base e un particolare disvalore, manifestando la prevalenza del calcolo egoistico sulla tutela delle persone coinvolte nell’incidente.
Secondo la difesa, nella fattispecie in esame, la circostanza aggravante ex art. 589 ter cod. pen. dovrebbe essere esclusa, atteso che l’imputato, nel non arrestare immediatamente la propria marcia, non era animato dall’intento di procurarsi l’impunità e aveva il solo scopo di sfuggire alla furia dei manifestanti. A sostegno di tali conclusioni, il difensore ricorda che, poco dopo l’investimento (alle 7:47) AS contattò il 112, disse di aver commesso un reato e, quando l’operatore gli chiese cosa fosse successo, rispose: «si è buttato un marocchino sotto, l’ho ammazzato e per paura me ne sono scappato».
Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e in relazione al reato di cui all’art. 189, comma 7, Cod. strada.
La Corte di appello, nel negare la configurabilità della causa di giustificazione in esame, ha affermato che era stato l’imputato a dare causa all’ipotizzata situazione di pericolo per la sua integrità fisica.
Così argomentando, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe trascurato che l’art. 54 cod. pen. esclude l’applicabilità dell’esimente solo nel caso di volontaria produzione della situazione di pericolo e non anche quando tale situazione sia stata causata per colpa, come avvenuto nel caso di specie.
Vero è che, per la sussistenza dell’esimente, il pericolo deve essere non volontariamente causato dal soggetto agente. Tuttavia, nel caso di specie, non v’è dubbio che l’investimento della vittima sia rimasto estraneo a qualsiasi forma di volizione da parte dell’agente, come ritenuto da entrambi i giudici di merito.
Quanto alla gravità del pericolo paventato, non può revocarsi in dubbio che AS abbia temuto per la propria incolumità: l’istruttoria ha accertato che i manifestanti avevano tenuto un atteggiamento intimidatorio e prevaricante e fin da subito, parlando a telefono col datore di lavoro e con l’operatore del 112, AS disse di essere scappato per paura.
Secondo la difesa, infine, nel caso di specie sussiste anche il requisito della inevitabilità altrimenti del pericolo.
Contrariamente a quanto affermato, nella sentenza impugnata, infatti, prima di porre in essere la manovra di svolta all’esito della quale si era verificato l’investimento della vittima, Spaziano aveva tentato di convincere i manifestanti a lasciarlo passare e se, dopo l’investimento, fosse rimasto seduto nella cabina dell’autoarticolato non avrebbe potuto opporsi alla massa dei manifestanti in modo tale da garantire la propria incolumità. Impraticabile doveva ritenersi anche la richiesta di ausilio al personale Digos in borghese: anche volendo ammettere che (come la sentenza impugnata ha ritenuto affermando la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.) AS si fosse reso conto della presenza degli agenti, mai l’imputato avrebbe potuto chiedere aiuto senza esporsi contestualmente al pericolo di essere assalito dai manifestanti.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, incentrato sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 3 cod. pen., è infondato.
L’aggravante in esame è integrata dall’avere, nei delitti colposi, agito, nonostante la previsione dell’evento.
Sulla nozione di colpa cosciente si sono soffermate le Sezioni unite della Corte di cassazione con la nota sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 – 01 la quale, tracciando il confine tra colpa cosciente e dolo eventuale, ha affermato che «ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo».
Elemento connotante la colpa cosciente è, dunque, la controvolontà dell’evento, che invece non è presente nel dolo eventuale, il quale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.
Questa definizione è stata costantemente ripresa dalla giurisprudenza successiva (Sez. 4, n. 11527 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278674 – 01; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270776). Non è, dunque, sufficiente, ai fini della integrazione della circostanza aggravante in esame, la mera prevedibilità dell’evento, che costituisce requisito generale della colpa, ma occorre la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento che l’evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non accadrà.
Come è stato osservato, l’atteggiamento psicologico della colpa cosciente «si traduce nel passaggio da una rappresentazione generica in ordine alla idoneità di un comportamento, come quello tenuto dall’agente, a sfociare in astratto in un reato, ad una previsione concreta, che, per particolari circostanze, quel fatto non si verificherà. Nel quadro di tale impostazione, pertanto, la colpa cosciente è connotata da una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa in merito al verificarsi dell’evento, in quanto nella colpa cosciente il verificarsi dell’evento rimane un’ipotesi teorica, che, nella coscienza del soggetto, non viene percepita come suscettibile di effettiva concretizzazione» (Sez. 4, n. 48081 del 11/07/2017, Rv. 271158).
La prova della previsione concreta dell’evento sconta le difficoltà tipiche dell’accertamento di fatti che non sono accadimenti materiali esterni, ma puramente interni e che, in quanto tali, devono essere desunti indirettamente.
La ricostruzione dell’atteggiamento psichico del soggetto è procedimento che passa attraverso la considerazione di tutte le circostanze esteriori da cui possa inferirsi l’esistenza di una previsione, sulla base delle comuni regole di esperienza rapportate al caso concreto.
Il giudice deve verificare l’esistenza di elementi, per lo più di natura sintomatica e quindi indiziaria, dai quali sia possibile dedurre che l’agente aveva previsto, sia pure genericamente, un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato ed è quindi tenuto a indicare analiticamente gli elementi sintomatici di tale previsione (Sez. 4, n. 12351 del 15/01/22020, Rv. 278917 – 01 in cui, in una fattispecie di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale, determinato dalla fuoriuscita da un autocarro, privo di sponde di contenimento, di una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, trasportata senza idoneo ancoraggio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, cod. pen., che aveva desunto la colpa cosciente esclusivamente dalla pluralità di violazioni del codice della strada e dalle condizioni del mezzo).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra illustrati. La Corte di appello ha indicato gli elementi di fatto idonei a dimostrare che l’imputato si era concretamente rappresentato la possibilità del verificarsi dell’evento dannoso, sia pure con la convinzione di riuscire ad evitarlo. Si è confrontata a tal fine con le censure del ricorrente, reiterate in questa sede, fondate sulle affermazioni del consulente del PM, secondo il quale era verosimile che AS non si fosse reso conto dell’investimento nella fase iniziale (perché, essendo impegnato nella manovra di curva a destra, difficilmente poteva porre attenzione agli specchi guardavanti e retrovisori di destra).
La sentenza impugnata ha superato tali censure osservando che il ragionamento difensivo si focalizzava solo sull’ultimo frammento della condotta gravemente imprudente di AS. In positivo, la Corte ha evidenziato una serie di circostanze sintomatiche della previsione da parte dell’imputato di un evento della specie di quello verificatosi.
Ha osservato, infatti: – che, quando l’autoarticolato si era avvicinato al cordone dei manifestanti, questi ultimi, tra cui la vittima, si trovavano a distanza di qualche metro dalla cabina ed erano visibili dal conducente; – che, al progressivo avanzamento del veicolo, i manifestanti si erano posti a destra e a sinistra della motrice e avevano continuato a gridare, a gesticolare e a colpire la cabina per impedire la prosecuzione della marcia, sicché AS, pur avendo perso, avanzando, la visuale completa dell’area di manovra, aveva continuato a percepire la loro presenza; – che aveva il vetro del finestrino lato conducente aperto, sicché non poteva non sentire le urla e i colpi sferrati contro la carrozzeria; – che ha deciso di avanzare lentamente, a singhiozzo, alternando improvvise accelerazioni a brusche frenate e suonando ripetutamente il clacson: in tal modo, ha dimostrato di essere consapevole del concreto e reale rischio di investimento (adottare un’andature pericolosa atta a spaventare i presenti e continuare ad azionare il segnalatore acustico sono condotte coerenti solo con la consapevolezza della presenza a fianco del mezzo di persone); – che al telefono, dopo l’investimento, ha ammesso di essersi accorto di aver «messo sotto un marocchino».
Dal complesso di tali circostanze i giudici hanno desunto che l’imputato era consapevole della presenza accanto alla cabina di diverse persone e, in particolare, di AB, col quale peraltro, pochi minuti prima, aveva interloquito. Hanno ritenuto, quindi, che egli si fosse rappresentato il rischio di investirlo, e, non illogicamente, hanno trovato conferma di ciò nella constatazione che, venti minuti dopo il fatto, al telefono, AS aveva indicato il soggetto investito come “marocchino”.
Il percorso motivazionale seguito dai giudici nel dare conto della previsione concreta dell’evento appare coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, gli elementi indiziari valorizzati dai giudici sono sintomatici non già della prevedibilità in astratto, bensì della previsione effettiva dell’evento e tengono conto della avvistabilità della vittima e della immediata percepibilità dell’investimento. Sotto il primo profilo, la Corte ha spiegato che la consapevolezza della presenza di persone intorno alla cabina e del conseguente rischio di investimento aveva accompagnato tutta la condotta di guida del conducente del mezzo, sicché nessun rilievo poteva avere la circostanza, valorizzata dai consulenti, per cui all’atto della manovra di svolta a destra egli non avesse guardato negli specchietti.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha spiegato – con motivazione coerente, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità – che, dalla complessiva ricostruzione della dinamica dell’incidente, emergeva come il conducente si fosse reso conto di avere investito proprio AB, col quale aveva interloquito poco prima.
Non v’è contraddizione alcuna nell’aver ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 cod. pen e, allo stesso tempo, l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. La previsione dell’evento, invero, non è logicamente incompatibile con il riconoscimento della valenza concausale rispetto ad esso della condotta colposa della persona offesa.
La Corte territoriale ha ravvisato la concausa «nel permanere della vittima nelle immediate vicinanze della cabina, mentre l’imputato, incurante delle esortazioni ad arrestare la marcia, chiudeva la curva» e non ha affatto affermato, come il ricorrente sostiene, che, ponendosi in un angolo cieco rispetto alla visuale del mezzo, la persona offesa abbia attivato fonti di rischio estranee alla sfera di controllo del conducente e da lui non prevedibili ex ante.
A ben vedere, la ricostruzione della condotta della persona offesa come effettuata nel ricorso è stata smentita dall’istruttoria: secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, i consulenti non hanno affermato che il conducente non aveva la possibilità di avvistare la vittima, ma si sono limitati a rilevare che, durante la manovra di svolta, non è usuale guardare gli specchietti. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che i giudici di merito hanno attribuito un ruolo concausale al comportamento della persona offesa, con ciò implicitamente escludendo che la vittima abbia attivato con la propria condotta un rischio eccentrico rispetto a quello che l’imputato era chiamato a governare.
Peraltro, nella materia della circolazione stradale è consolidato il principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità (ex plurimis: Sez. 4 n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223).
Il secondo motivo, col quale la difesa censura il riconoscimento della fattispecie aggravata di cui all’art. 589-ter cod. pen., è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto previsto dagli artt. 589-bis e ter cod. pen. rileva esclusivamente che, dopo la causazione di un sinistro stradale, il conducente si sia dato alla fuga (Sez. 4, n.28785 del 21/04/2023, Rv 284807).
Nella fattispecie aggravata rimane assorbito il solo reato di cui al comma 6 dell’art. 189 cod. strada, secondo il paradigma del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen., mentre il reato di mancata assistenza di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada, laddove ravvisabile, concorre con essa (in tal senso Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Rv. 276369 – 01).
A proposito della fattispecie autonoma di cui all’art. 189, comma 6, Cod. strada, la Suprema Corte ha precisato che l’elemento materiale del reato omissivo, usualmente indicato come fuga, «consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, così da impedire o anche solo da ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente» (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, non mass.).
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo richiesto «deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone» (Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rv. 245354 – 01; Sez. 4, n. 26012 del 15/02/2023 non mass.).
Nel solco del consolidato indirizzo di legittimità, maturato con riferimento al reato previsto dall’art. 189, comma 6, Cod. strada, (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885-01; conf. Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734-01), la S. C. ha precisato che integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell’art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si è verificato (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, cit.).
Ciò premesso, alla censura già formulata con l’impugnazione della sentenza di primo grado e reiterata in questa sede, secondo cui la fattispecie in esame richiederebbe, sul piano soggettivo, l’intento del soggetto agente di eludere le investigazioni e sottrarsi alle responsabilità, nel rispetto dei principi indicati, la sentenza impugnata ha replicato che, ai fini del delitto in esame, rileva la sola condotta di fuga dopo la causazione di un sinistro, restando irrilevanti i motivi che l’hanno determinata.
Nel caso di specie, peraltro, – osserva la Corte di appello – la fuga di AS non è revocabile in dubbio: egli, avvedutosi attraverso lo specchietto retrovisore della presenza di un corpo sul sedime stradale, ha progressivamente aumentato la velocità, si è dileguato e ha chiamato le forze dell’ordine, a distanza di 22 minuti dall’omicidio, dopo aver percorso molti chilometri e dopo essersi consultato con il datore di lavoro e con un amico poliziotto.
A tale percorso argomentativo, il ricorrente contrappone la mancata valutazione da parte dei giudici di merito dell’elemento soggettivo del reato, inteso quale consapevolezza da parte del soggetto agente delle conseguenze della propria condotta e volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità.
Nello spiegare il senso di tale deduzione, il difensore del ricorrente riconosce che la circostanza aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. «prescinde dalle motivazioni soggettive che hanno determinato l’ipotizzata fuga, siano esse riconducibili al panico, al timore delle conseguenze penali o ad altre ragioni personali»; precisa, tuttavia, che tale principio non può essere «estremizzato al punto da ritenere, come fanno i giudici di secondo grado, che il mero dato obiettivo del mancato arresto sia sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 589 ter cod. pen.» e sostiene che, per ritenere integrata l’aggravante, è necessario che il soggetto attivo «percepisca in modo cosciente, il vantaggio derivante dall’allontanamento».
Anche il ricorrente, dunque, ritiene che, a fronte della percezione di un incidente, perché si configuri il reato complesso di cui agli artt. 589-bis e ter cod. pen. è necessaria la coscienza e volontà della fuga. Sostiene però che tale coscienza e volontà non sarebbe sufficiente a ritenere sussistente l’elemento psicologico del reato, essendo necessario provare anche la finalità perseguita dall’agente, volta ad eludere le investigazioni e a sottrarsi all’identificazione. Così argomentando, la difesa sembra porre sullo stesso piano la ratio dell’incriminazione e gli elementi costitutivi del fatto. Una distinzione che non è stata certo dimenticata dalla Corte costituzionale quando ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla pena prevista dall’art. 590 ter cod. pen. Ed invero, nella sentenza n. 195 del 27 ottobre 2023 i giudici della Consulta hanno sottolineato che la fuga esprime, nella sua oggettività, la «cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti». Il conducente che fugge – osserva infatti la Corte – «decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità […] a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente».
Il terzo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità sia con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 589 ter cod. pen., sia con riferimento al reato di cui all’art. 189, comma 7, Cod. strada, è infondato.
Nel rigettare l’analoga doglianza formulata in sede di gravame, la Corte di appello ha, in primo luogo, richiamato il principio secondo cui, in tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l’intervento necessitato e deve altresì essere indipendente dalla sua volontà.
La sentenza impugnata sostiene che, nel caso in esame, anche ammesso che la situazione di pericolo supposta dall’imputato sussistesse effettivamente, tale condizione era stata determinata volontariamente da AS, che aveva esacerbato i manifestanti, forzando il cordone con la minaccia di investirli.
La Corte di appello ha rilevato, poi, che, nel caso oggetto del presente procedimento, difetta il presupposto della inevitabilità altrimenti del pericolo, in quanto AS avrebbe potuto sfuggire all’aggressione chiudendosi all’interno della cabina, ovvero chiedendo l’intervento a protezione del personale della Digos presente in loco.
La decisione adottata non si presta a censure, ma alcune precisazioni appaiono necessarie.
Quanto al tema dell’eventuale configurabilità dello stato di necessità deve essere affrontato in maniera distinta per le due situazioni rispetto alle quali la scriminante è stata invocata: la circostanza aggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e il reato di cui all’art. 189, comma 7, Cod. strada.
Con riferimento alla prima ipotesi, la questione dell’astratta applicabilità della esimente non risulta essere stata esplorata dalla giurisprudenza di legittimità, se non in una isolata pronuncia (Sez. 4 n. 72 del 14/09/2023, non mass.) nella quale si afferma che, in dottrina, «la corrente opinione è nel senso che le cause di giustificazione si riferiscono al reato nella sua interezza e non ad una sua qualche componente».
Si ritiene che questo principio debba essere confermato, e meglio precisato, tenendo conto del fatto che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il combinato disposto degli artt. 589-bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall’art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall’ordinamento come reato (la fuga, punita dall’art. 189, comma 6, Cod. strada) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l’omicidio stradale) (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Rv. 276369; nello stesso senso Sez. 4 n. 72 del 14/09/2023, cit).
Il reato complesso, composto da altro reato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, dà luogo ad una fattispecie di reato nuova e unitaria che sottostà alla disciplina del reato unico e non a quella della pluralità dei reati.
Secondo la dottrina, ciò trova conferma nell’art. 170, comma 2, cod. pen. in base al quale «la causa estintiva di un reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso non si estende al reato complesso».
Questa disciplina unitaria incontra due sole deroghe espresse: nell’art. 84, comma 2, cod. pen., in base al quale «qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79» e nell’art. 131 cod. pen. in base al quale «Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre d’ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d’ufficio».
Muovendo da queste premesse concettuali, si deve concludere che le cause di giustificazione sono applicabili al reato complesso solo quando si riferiscono al reato nella sua interezza, non potendo essere valutate con riferimento ai reati che lo compongono. Ne consegue che la causa di giustificazione invocata dalla difesa potrebbe essere applicata al reato complesso di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. solo se fosse riferibile al reato risultante dal combinato disposto delle due norme e non con esclusivo riferimento all’aggravante della fuga come richiesto dalla difesa.
La causa di giustificazione prevista dall’art. 54 cod. pen è, invece, astrattamente applicabile al reato di cui all’art. 189, comma 7, Cod. strada, in relazione al quale, dunque, occorre verificare in concreto se di tale scriminante sussistano i presupposti applicativi.
Come noto, ai sensi dell’art. 54 cod. pen., «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o ad altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell’applicazione della scriminante in parola, il pericolo non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l’intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà [Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Rv. 285611 – 01 (fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un’imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l’accordo per l’impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante); Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Rv. 263533 – 01 (fattispecie in tema di concorso in usura, nella quale la Corte ha escluso la sussistenza dell’esimente nei confronti del ricorrente, che sosteneva di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore che il concorrente nel reato, del quale era anch’egli vittima di usura, ponesse all’incasso alcuni assegni, che in precedenza aveva ricevuto a garanzia del debito); Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Rv. 232143 – 01, in cui si è ritenuto non sussistere gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen. allorché la situazione di pericolo per l’integrità fisica dell’imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell’agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione)].
L’applicazione della scriminante deve pertanto essere esclusa quando, come nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’integrità fisica dell’imputato sia derivata da una sua azione volontaria e consapevole.
Con riferimento al requisito della “inevitabilità del pericolo”, si è affermato che l’operato delittuoso, per essere giustificato, deve incidere in una situazione di pericolo non ovviabile con mezzi leciti (in tal senso Sez. 3. n. 12253 del 30/06/1987, Rv. 177169 – 01).
Si è chiarito, inoltre, che grava sull’imputato l’onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione e l’operatività dell’esimente è esclusa se egli non allega «di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 – 02; nello stesso senso, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, Rv. 260839 – 01).
Di tali principi la Corte di appello ha fatto corretta applicazione nel caso concreto. La sentenza impugnata ha spiegato, infatti, che era stato AS a esacerbare gli animi dei presenti, forzando il blocco e minacciando di investirli, e creando così le premesse di una possibile reazione violenta al momento dell’incidente.
La sentenza contiene una analitica descrizione della condotta dell’imputato (consistita nell’imboccare contromano la corsia dedicata all’entrata dei mezzi, nel proseguire la marcia nonostante le urla dei manifestanti, i colpi inferiti sulla cabina, l’alt intimato dagli agenti della Digos, previamente qualificatisi), culminata nella manovra di svolta a destra che aveva determinato l’investimento di AB.
Il ricorrente obietta che l’investimento della vittima è rimasto estraneo a qualsiasi forma di volizione da parte dell’agente, ma non considera che la Corte di appello, con motivazione non illogica e non contraddittoria, ha desunto la volontaria causazione del pericolo dalla condotta che ha preceduto l’omicidio, rappresentata dallo “sfondamento” del picchetto.
Infine, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nella motivazione con la quale la Corte ha escluso che il pericolo fosse evitabile soltanto con la fuga. A questo proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato che AS avrebbe potuto chiedere aiuto al personale della Polizia di Stato presente sul posto, che si era qualificato mostrandogli il tesserino e che egli poteva rimanere chiuso nella cabina guida dell’autoarticolato per un tempo non breve e in condizioni di sicurezza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
