Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27010/2025, 4/23 luglio 2025, traccia un vero e proprio compendio della prova indiziaria e ribadisce che l’assenza di movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione.
Sezioni unite Musumeci del 1992
«L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro, l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01).
Movente
L’assenza di movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, Rv. 270138 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Rv. 263922 – 01; Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Rv. 254143 – 01).
Tale opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente e consolidato orientamento ermeneutico secondo cui: «La prova della volontà omicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta da elementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell’arma usata, la reiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il movente dell’azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria» (Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Rv. 151266 – 01).
Criterio di verosimiglianza e massime di esperienza
«In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Rv. 272995 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Rv. 260813 – 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Rv. 245627 – 01).
Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Rv. 230873 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Rv. 261220 – 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Rv. 228401 01; Sez. 6, n. 4688 del 28/03/1995, Rv. 201152 – 01).
Differenza tra massime di esperienza e congetture
Tale opzione, a ben vedere, trae origine da un orientamento risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, la differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scorta dell’“id quod plerumque accidit”, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza, non certo le mere conseguenze» (Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Rv. 186149 – 01).
