Gli immigrati e quel maledetto vizio di spogliarsi (Vincenzo Giglio)

Poco più di un paio d’anni fa abbiamo dato notizia di una proposta di legge presentata dal deputato Edmondo Cirielli volta a modificare la fattispecie di atti osceni prevista dall’art. 527 cod. pen.

Abbiamo l’abitudine di seguire l’iter delle iniziative parlamentari di maggiore rilievo e tramite un controllo odierno abbiamo verificato che, inspiegabilmente, la proposta non ha fatto alcun passo avanti sostanziale.

L’unica cosa alla nostra portata è rilanciare la questione nella speranza di una ripresa del dibattito.

Da qui in avanti segue il contenuto integrale del vecchio post che speriamo sia di gradimento dei lettori.

Solitamente i giuristi pensano in modo standard alle leggi.

Una legge conta per il solo fatto di esserci e la sua stessa esistenza le merita ossequio e riverenza tanto che la si scrive con la maiuscola (Legge o, per chi non ha tempo da perdere, L.).

Lo stesso trattamento, e per le stesse ragioni, è riservato a chi la produce, il legislatore (Legislatore).

Questo standard è riservato per inerzia anche a ciò che precede le leggi e dunque a tutti gli atti e le sequenze che trasformano una proposta in un provvedimento formale.

Non è sbagliato, sia chiaro, l’attribuzione di una valore formale alle leggi è imprescindibile in una comunità ordinata e civile.

È sempre possibile tuttavia esercitare lo spirito critico e il modo migliore e più democratico per farlo è negare la maiuscola alle leggi, o come nel caso odierno, alle proposte di legge che paiono non meritarla.

La proposta di cui si parla (allegata in calce al post) è la n. 291 AC, depositata presso la Camera da Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, attuale viceministro agli Affari esteri e generale di brigata dei Carabinieri.

Il deputato Cirielli propone di modificare l’art. 527 del codice penale, rubricato “Atti osceni”.

La modifica avverrebbe così:

  • aggiungendo l’espressione “si mostra nudo” nella descrizione della condotta tipica del primo comma e prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a tre anni al posto dell’attuale sanzione amministrativa;
  • aggravando la pena attualmente prevista nel secondo comma (applicabile allorché il fatto sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano) e prevedendo una forbice edittale da due a sei anni di reclusione in luogo di quella vigente che va da quattro mesi a quattro anni e sei mesi;
  • aggravando la sanzione amministrativa prevista dal terzo comma allorché il fatto avvenga per colpa (da 100 a 500 euro, mentre adesso la sanzione è tra 51 e 309 euro).

È indispensabile a questo punto comprendere le ragioni di questo complessivo inasprimento e le si ricavano agevolmente dalla lettura della proposta.

Non si trova di meglio che ricorrere alle stesse parole del proponente, scegliendole tra quelle più significative.

L’importanza della moralità pubblica e del buon costume

Al fine di comprendere l’importanza punitiva che rivestiva e tutt’oggi riveste tale fattispecie incriminatrice, occorre focalizzare l’attenzione sul bene giuridico tutelato dalla norma e sulle condotte che, ove commesse, meritano una repressione penale e non solo amministrativa. La fattispecie de qua mira a tutelare la moralità pubblica e il buon costume ed è finalizzata a reprimere tutte quelle condotte che possano contribuire al degrado della società e limitarne la sicurezza“.

La preoccupazione per la passata depenalizzazione e i suoi effetti nefasti

Orbene, le modifiche apportate al codice penale e, in particolare, all’articolo 527, se hanno contribuito a snellire l’intenso carico di lavoro del giudice penale ampliando le competenze del giudice civile e di quello amministrativo, tuttavia, non hanno limitato le azioni di quanti continuano indisturbati a perpetrare condotte ritenute sussumibili nella fattispecie di atti osceni in luogo pubblico.

È evidente, quindi, che il reato di atti osceni in luogo pubblico ha di fatto perso la sua funzione di deterrente, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica, senza contare che, in relazione alla previsione di cui al secondo comma intesa non più come aggravante ma quale fattispecie autonoma di reato, le pene stabilite sono in ogni caso frustrate per effetto dei provvedimenti cosiddetti « svuota-carceri».

Si pensi, ad esempio, alle conseguenze che simile manovra può avere sull’attività di prostituzione praticata sulla pubblica via. I « signori clienti » saranno attinti da pesanti sanzioni amministrative, che tuttavia non avranno mai la stessa capacità general-preventiva della sanzione penale.

Ancora: l’applicazione di una mera sanzione amministrativa non è certo un deterrente per l’allarme sociale connesso alle condotte di immigrati che, non avvezzi ai costumi, alle consuetudini e alle norme etiche e giuridiche che regolano la convivenza civile nella nostra società e sradicati dagli ambienti di provenienza, compiono talora azioni oscene o degradanti nelle nostre città. Troppe volte, infatti, apprendiamo dalle cronache locali, o vi assistiamo di persona, di immigrati che si aggirano per le strade nudi, ovvero si denudano, non curanti della presenza di altre persone, spesso anche di minori“.

L’importanza del bene giuridico da proteggere e l’indispensabilità della sanzione penale

Si ritiene, infatti, che per il bene giuridico tutelato dalla norma, il reato de quo non possa rientrare tra quelli per i quali l’applicazione della sola sanzione amministrativa possa sostituire la sanzione penale.

Pertanto, al fine di contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività e di rafforzare la sicurezza dei cittadini che rappresentiamo, sarebbe più efficace reprimere il fenomeno attraverso il ripristino di strumenti punitivi più incisivi rispetto a quelli previsti dalla norma vigente, frutto della depenalizzazione“.

Si hanno adesso gli strumenti per comprendere la proposta e, ciò che più conta, il pensiero che l’ha generata.

La moralità pubblica e il buon costume sono beni giuridici primari e chi li offende o mette in pericolo merita la galera.

Condotte lesive o pericolose di tale genere se ne vedono tante, purtroppo, basta girare per le strade e potrà facilmente capitare di assistere al miserabile spettacolo di immigrati nudi o pronti a spogliarsi come sono evidentemente abituati a fare nei loro villaggi di provenienza.

La passata depenalizzazione degli atti osceni, in conclusione, ha provocato un degrado morale in Italia ed è ora di porre rimedio, tenuto altresì conto degli effetti deleteri dei tanti provvedimenti svuota-carceri.

Questo è quello che pensa e che scrive il deputato Cirielli.

Ci si limita a qualche piccola obiezione.

Che la pubblica moralità sia un bene giuridico primario è più che discutibile: la nostra Costituzione ha delineato un modello di società laica, aperta, accogliente, multiculturale e l’imposizione di una morale di Stato sembra porsi in contrasto frontale con questo modello.

Che la depenalizzazione degli atti osceni sia stata uno scempio e che sia urgente ripristinare la penalizzazione è ancora più discutibile: la sanzione penale ha senso e legittimità solo a difesa di beni giuridici primari; la morale pubblica non è tra questi ed è appropriato sanzionare solo amministrativamente le condotte che la offendono.

Che la situazione sia stata aggravata dai provvedimenti svuota-carceri risulta solo al deputato Cirielli, non si capisce bene a quali si riferisca.

Che le strade siano invase da gente nuda o in procinto di spogliarsi non risulta da alcuna analisi statistica o fonte documentale: a me, per quello che conta, non è mai capitato di imbattermi in spettacoli simili eppure non vivo come un eremita ed esco spesso di casa. Ho visto invece foto di migranti laceri sui barconi, di quelle ne ho viste tante.

Infine, un’obiezione di sistema: abbiamo migliaia di fattispecie incriminatrici e disponiamo di una congerie di evidenze ed analisi che dimostrano l’ingestibilità di questo Moloch ipertrofico. Possibile che ci sia ancora qualcuno che propone di aggiungere altra carne al fuoco?

Ecco perché, in conclusione, la proposta Cirielli non dovrebbe avere la maiuscola, neanche se per avventura diventasse legge.