Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29450/2025, 15 luglio/12 agosto 2025, ha chiarito, in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che le relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa.
In tema di misure di prevenzione, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287660 – 01).
Nel caso di specie, la Corte di appello, nel motivare la decisione e nel sostenere la natura non occasionale dell’infiltrazione mafiosa, si è limitata a riportare il contenuto della informazione antimafia interdittiva nella parte in cui si evidenziavano gli elementi a sostegno della presenza di infiltrazioni mafiose, omettendo, però, di dare riposta alle censure con le quali se ne invocava la natura occasionale. In particolare, sebbene la infiltrazione mafiosa sia stata desunta dalla sussistenza di rapporti di parentela o amicali con soggetti collusi o inseriti in organizzazioni mafiose, non è stata data risposta alla richiesta dell’odierna ricorrente di chiarire se ed in che misura tali rapporti influenzassero concretamente la gestione dell’impresa.
Deve, infatti, ribadirsi, in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che le relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284243 – 01).
Non è, quindi, sufficiente elencare siffatti rapporti (peraltro la ricorrente evidenzia che uno di tali soggetti è deceduto molti anni fa), ma è necessario spiegare come essi concretamente incidano sull’attività imprenditoriale, anche al fine di stabilire se l’agevolazione mafiosa abbia natura occasionale.
L’accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l’iter che ciascuna misura comporta. Il giudice della prevenzione deve servirsi del materiale probatorio disponibile per decidere se l’azienda istante, grazie all’applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l’impresa che – subìti in passato secondo le indagini prefettizie – hanno fatto scattare l’interdizione amministrativa; l’impresa potrà accedere alla misura richiesta se l’intervento giudiziale di «bonifica» risulti possibile, dovendo escludersi tale evenienza nel caso in cui il grado di compromissione sia talmente elevato da non consentire una prognosi favorevole.
