La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 29483 depositata il 13 agosto 2025 ha ricordato che la valutazione da effettuarsi, ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità, deve essere complessiva (bisogna cioè tenere conto di tutti gli aspetti della fattispecie concreta che si pongano all’attenzione del Giudice); deve escludersi una considerazione alternativa dei parametri valutativi dotati di carattere positivo o negativo; nel giudizio di complessiva ponderazione possono instaurarsi rapporti valutativi di neutralizzazione, compensazione e preponderanza tra i diversi parametri.
La Suprema Corte premette che la fattispecie della lieve entità, disciplinata normativamente dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato qualitativo e quantitativo, e dagli altri parametri richiamati nella disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione).
Secondo l’orientamento tradizionale espresso dalla Corte di legittimità, ai fini della determinazione della minima offensività, ove anche uno degli indici previsti dalla legge risultasse negativamente assorbente, ogni altra considerazione restava priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491).
Nel tempo è intervenuto un sostanziale superamento di tale tradizionale impostazione da parte delle Sezioni semplici della Cassazione, dovuto anche ai cambiamenti della norma.
Il superamento definitivo è stato sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Murolo, che ha fatto chiarezza sui presupposti applicativi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo).
Nell’articolata motivazione della citata pronuncia, nella quale si ripercorrono i diversi orientamenti succedutisi in materia, per quanto rileva in questa sede, si precisa:“Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992 Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).
All’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l’appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.
Ma è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri norma tivizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T. U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi“.
Volendo riassumere il novum predicato dal Supremo consesso nella sentenza Murolo, per quanto di rilievo in questa sede, è possibile ricavare i seguenti criteri ermeneutici: la valutazione da effettuarsi, ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità, deve essere complessiva (bisogna cioè tenere conto di tutti gli aspetti della fattispecie concreta che si pongano all’attenzione del Giudice); deve escludersi una considerazione alternativa dei parametri valutativi dotati di carattere positivo o negativo; nel giudizio di complessiva ponderazione possono instaurarsi rapporti valutativi di neutralizzazione, compensazione e preponderanza tra i diversi parametri.
Ebbene, la Corte d’appello, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di circostanze (assiduità delle condotte, diversa qualità delle sostanze cedute, pluralità dei destinatari, significativo arco temporale di svolgimento della condotta, esistenza di una organizzazione rudimentale) indicative della capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti che non può dirsi caratterizzata da minima offensività.
L’apprezzamento di tali aspetti, basato sulla considerazione di profili attinenti al merito, risulta non sindacabile in questa sede, non individuandosi nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale manifestazioni di evidente illogicità o contraddittorietà.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la ritenuta esistenza di una pur rudimentale organizzazione nell’attività di cessione dello stupefacente non è fondata su argomentazioni assertive e apodittiche.
La Corte di merito ha spiegato che l’attività illecita, posta in essere anche in concorso con altro coimputato, era realizzata in una zona boschiva, nella quale esistevano forme di sorveglianza che facilitavano le operazioni di cessione; inoltre, è stata accertata l’esistenza di una utenza dedicata allo svolgimento dell’attività illecita di cui si tratta.
Al riguardo non è superfluo richiamare il condivisibile orientamento, in base al quale «non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una “piazza di spaccio”, ancorché i singoli episodi di cessione siano di modica quantità, giacchè anche tale condotta, in quanto posta in essere nell’ambito di un’articolata organizzazione di supporto, è indice di una comprovata capacità dell’autore di assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente» (così Sez. 3, n.14961 24/01/2022 n.m.).

Ma scrivere sulla legge quanta e’ la quantita’ massima da poter tenere no? Pesa la penna?
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