Secondo Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38153/2024, udienza dell’1° ottobre 2024, la motivazione implicita non costituisce l’opposto di quella esplicita, bensì “una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda“.
Cosicché, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo (in motivazione, Sez. U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino (in cui si è, altresì, precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga “una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc .pen.), è compatibile con il diritto a un processo equo ai sensi dell’art. 6, C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24.07.2015, nella causa Chipani ed altri c. Italia).
Si riporta per completezza informativa il passaggio della decisione Schettino delle Sezioni unite penali sopra richiamato.
“La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e ‘scalare’, fronteggiante quello della motivazione ‘esplicita’, ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda. Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l’inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080).
Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga “una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.). La stessa previsione della regola della redazione della sentenza ‘subito’ dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità. La motivazione implicita è altresì compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo la interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, Schipani ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l’altro essendo stato oggetto di motivazione implicita). In ragione dell’ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340)”.
