Con la recente iniziativa legislativa incarnata dal DDL 1517 in esame al Senato come raccontato da Terzultima Fermata l’esautorazione della funzione del dibattimento e della giurisdizione più in generale nei reati da “codice Rosso” si incrementa ulteriormente.
L’encomiabile e condivisibile ratio sottesa alla normativa emanata ed emananda in materia di prevenire la violenza di genere scongiurando la sottovalutazione delle denunce delle donne maltrattate e/o minacciate ha indotto l’attuale legislatore ad anticipare, di fatto, il giudizio di colpevolezza alla fase delle indagini preliminari con conseguente inevitabile gravissima lesione del diritto di difesa dell’indagato che in quella fase può essere tutto considerato fuorché colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
Tale anticipazione, però, non è solo temporale ma anche funzionale, nel senso che la valutazione degli elementi di prova, dell’attendibilità della parte offesa e di quant’altro utile a fornire un quadro dell’accaduto il più veritiero possibile non è effettivamente riservata ad un giudice, non vi partecipa un difensore e solo formalmente un pubblico ministero, delegante o ratificante.
L’ultima recentissima proposta normativa con l’introduzione del trattamento sanitario obbligatorio e della necessaria presenza all’escussione della p.o. di psichiatri e psicologi forensi (nominati non si comprende da chi, ma non da un giudice) si appalesa come l’ennesima sottrazione di competenze nella fase delle indagini preliminari agli operatori del diritto (magistrati e avvocati) a favore di soggetti non parti processuali (polizia giudiziaria – questore – psicologi e associazioni in difesa delle donne e ora anche medici) che con i loro agire non potranno che segnare inesorabilmente le sorti del ‘futuro’ sempre meno affrontabile dibattimento.
Del resto, dopo un avviso, un allontanamento, un braccialetto o altra più grave misura cautelare e ora un TSO, difficilmente si può ragionevolmente sostenere che il successivo eventuale giudizio possa svolgersi nell’imparzialità e senza pregiudizi.
Eh sì, perché nonostante l’illuminata recente Sentenza della Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 29477/2025 di cui ha parlato sempre Terzultima Fermata secondo la quale, sostanzialmente, non basta la parola della p.o. per arrivare ad una condanna per maltrattamenti, quella stessa parola, semmai avallata dagli psico-forensi, potrebbe essere, invece, più che sufficiente per l’applicazione di una serie di misure cautelari, interdittive e ora anche sanitarie nella fase delle indagini nei confronti dell’indagato senza che quest’ultimo abbia ancora nemmeno iniziato a difendersi.
Ebbene sì, la deriva della prevenzione si sta compiendo e sacrificando il diritto di difesa sull’altare del principio di precauzione applicato ai massimi livelli viene annichilito il diritto di difesa dell’accusato, colpito da più parti, che ora, oltre ad un difensore preparato, deve munirsi anche di un consulente medico al fine di tutelare insieme alla sua libertà anche la sua sanità mentale.
Ma se nonostante tutto questo fardello di presunzioni a suo carico il sospettato decidesse di affrontare un giudizio dibattimentale rinunciando a compromessi sanzionatori e rischiando condanne financo ostative a misure alternative e risultasse, poi, non colpevole?
Quali riparazioni sarebbero previste, prevedibili ma, soprattutto, possibili?
Non se ne ravvede traccia nel DDL de quo, né in altre normative specialistiche, posto che, evidentemente, il legislatore non prevede la possibilità di errori, o almeno, non se ne occupa.
Ma se davvero è universalmente riconosciuto che prevenire è meglio che curare, sarebbe preferibile lavorare per seminare nelle scuole e nelle famiglie il rispetto della donna sin da bambini cercando di cambiare una mentalità arcaica e violenta che ancora in alcuni, non tutti gli, uomini residua.
Non si tratta di un’opinione soggettiva e personale ma è anche il manifesto dell’ISTAT, noto istituto pubblico che, tra gli altri, ha studiato e studia il fenomeno e nella cui pagina web letteralmente si legge:
Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.
L’obiettivo è lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne. In tal senso l’attenzione deve essere massima alle nuove generazioni e investire nella formazione.
Le azioni di prevenzione sostenute dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Quadro Strategico Nazionale riflettono pertanto l’esigenza di:
- aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, sulle cause sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne;
- rafforzare il sistema scolastico migliorando la capacità operativa delle/gli insegnanti e del personale della scuola in merito a come intercettare, prevenire, far emergere e gestire situazioni di violenza, compresa la violenza assistita;
- promuovere nell’offerta formativa della scuola l’educazione alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere, anche attraverso la revisione della didattica e dei libri di testo e la formazione del corpo docente di ogni ordine e grado;
- formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale su fenomenologia, intercettazione, emersione, presa in carico, valutazione e gestione dei casi di violenza contro le donne inclusi quelli che riguardano le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;
- rafforzare l’impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne;
- sensibilizzare il settore privato e i mass media sull’influenza della comunicazione e della pubblicità su temi quali stereotipi di genere e sessismo e sui loro effetti sulla fenomenologia della violenza maschile contro le donne.
Ma invece, nonostante i proclami, sembra procedersi nella direzione opposta concentrandosi sulle forme di punizione e repressione e, al più, di sostegno alle vittime solo dopo che i fatti di violenza si sono verificati, o, almeno, sono stati denunciati.
Emblematica al riguardo è la denuncia di ActionAidItalia che ha denunciato prima un drastico taglio del 70% ai fondi per la prevenzione della violenza di genere nel 2023 rispetto all’anno precedente e poi che sebbene la Legge di Bilancio 2024 abbia aumentato i fondi per il triennio 2024-2026 si tratta specificatamente di interventi di prevenzione secondaria e terziaria per intervenire durante e dopo atti violenti ed evitare recidive e non prevede infatti risorse specifiche per la prevenzione primaria così da intervenire sulla cultura patriarcale che perpetua la violenza, colpendo una donna ogni 72 ore. Probabilmente tale ruolo è riservato al piano antiviolenza, che però allo stato attuale non stabilisce una previsione finanziaria per tale tipologia di prevenzione.
A parere di questa riconosciuta organizzazione in sintesi: “Resta tuttavia trascurata la prevenzione primaria, essenziale per scardinare norme sociali e comportamenti che legittimano la violenza o che consentono di perpetrarla. Per questo sono necessarie campagne di sensibilizzazione continue, rivolte sia alla popolazione generale che a target specifici, focalizzate sul contrasto agli stereotipi, sulla parità di genere e sulle cause della violenza maschile contro le donne”
Ben venga, quindi, l’attenzione massima alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne ed in generale di tutti i soggetti fragili, ma la vera prevenzione deve avere radici ben più profonde nella società ed essere praticata effettivamente prima che il fenomeno si verifichi e non sbandierata dopo con i più semplici e mediatici inasprimenti di pene e progressivi restringimenti della libertà dei sospettati, non ancora autori certi, di fatti previsti dal Codice Rosso.
