Violenza alle donne: TSO per i denunciati e un registro dei condannati (Riccardo Radi)

Si segnala la nuova iniziativa legislativa che è all’esame della Commissione Giustizia del Senato (il testo è allegato al post) che prevede, tra l’altro, un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto “codice rosso” (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti).

Un breve esame dei 7 articoli e delle relative novità.

Viene introdotto anche un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, nei casi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che sussista un concreto ed attuale rischio per la vita o l’integrità fisica e psichica della vittima.

A tal fine, nello specifico il disegno di legge è composto di otto articoli.

L’articolo 1 indica le finalità dell’intervento normativo, che intende rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne, anche attraverso l’introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense, nella primissima fase del procedimento penale relativo ai casi di violenza di genere.

L’articolo 2 modifica il codice di procedura penale introducendo l’articolo 384-ter, prevedendo che nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possano sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio, a seguito del quale il giudice delle indagini preliminari può imporre nei confronti dell’indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente.

Tali percorsi possono svolgersi presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questo genere di reati, presso studi specialistici convenzionati ed accreditati presso le procure ed infine laddove sia necessario altresì un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L’articolo 3, modificando l’articolo 370, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (attività di cui all’articolo 362 comma 1-ter), deve avvalersi dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

L’articolo 4 dispone che per le finalità previste dall’articolo 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, e 384-ter, introdotto dal presente disegno di legge, del codice di procedura penale è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche; tale modifica incide sull’articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, che pone un generale divieto di porre in essere tali perizie salvo i casi in cui queste siano utili ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza, ma l’articolo 4 del presente disegno di legge autorizza il compimento delle stesse per finalità quali: l’assunzione di informazioni da parte della persona offesa o di chi fa la denuncia o querela (articolo 362, comma 1-ter), per disporre l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio (articolo 384-ter), per il compimento, da parte della polizia giudiziaria, degli atti delegati dal pubblico ministero avvalendosi dell’ausilio di un esperto di psicologia forense (articolo 370, comma 2-bis).

L’articolo 5 modifica l’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e stabilisce che il pubblico ministero, nell’assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve usufruire dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense ed inoltre il medesimo articolo aggiunge un ultimo periodo al medesimo comma 1-ter dell’articolo 362 del codice di procedura penale, disponendo che se nel corso dell’assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l’interrogatorio del soggetto denunciato, con l’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

L’articolo 6 modifica l’articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo esplicitamente l’inserimento della figura dello psicologo forense nell’albo dei periti presso il tribunale.

L’articolo 7 istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto « codice rosso » (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti) e prevede la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell’ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).