Ordinanza cautelare e omesso avviso all’Autorità consolare dello Stato di appartenenza dell’arrestato: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 29195/2025 ha esaminato un caso relativo alla nullità dell’ordinanza impugnata per mancata informazione dell’Autorità consolare dello Stato di appartenenza dell’arrestato.

Va premesso che D.T., cittadino polacco, è stato arrestato in flagranza di reato il 29 marzo 2025, all’esito di un servizio di osservazione e controllo della Guardia di Finanza dal quale era risultato che egli, alla guida di un camion, aveva consegnato quattro voluminosi borsoni ad un’altra persona (identificata in N.C.) contenenti oltre 110 kg di cocaina.

L’ordinanza impugnata ha correttamente rigettato l’eccezione preliminare, in questa sede reiterata, dando atto che la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. pen., aveva ritualmente avvertito l’arrestato, con atto tradotto in lingua polacca, del diritto di informare le autorità consolari e i familiari, così da non essere ravvisabile alcuna violazione di legge.

Infatti, gli invocati artt. 2, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 e 4 D.P.R. n. 394 del 1999 non sono applicabili ai cittadini dell’Unione europea, come il ricorrente, ma solo a quelli extracomunitari.

L’art. 36 lett. b) della Convenzione di Vienna, ratificata con legge 9 agosto 1967, n.804, che sancisce il diritto dell’arrestato di comunicare con le sedi consolari del proprio Paese, come correttamente ritenuto dal Procuratore generale, è stato rispettato in quanto la Polizia giudiziaria aveva il solo obbligo di avvisare P. di potere informare il consolato del proprio Paese, ma non anche di provvedervi in assenza di una sua richiesta («a domanda dell’interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d’invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione.

Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione deve parimenti essere trasmessa senza indugio da tali autorità.

Queste devono informare senza indugio l’interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso»).

Peraltro, con riguardo alla natura di detta ipotizzata nullità per violazione del diritto di difesa, si richiama non solo la circostanza che il ricorrente fosse assistito da un difensore di fiducia polacco, ma anche l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale «La mancata informativa all’arrestato sul diritto di comunicare con le sedi consolari sancito dall’art. 36, primo comma lett. b della convenzione sulle relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n.804, non costituisce una violazione delle norme processuali relative alla difesa dell’imputato, il quale abbia già un proprio difensore di fiducia e non ritenga di aver bisogno di altro difensore, costituendo il potere di designazione del difensore da parte dell’autorità consolare una forma di intervento complementare e sussidiario, che non si sostituisce al diritto dell’imputato di provvedere alla propria difesa con un legale di sua fiducia, né vale, nell’ordinamento italiano, ad integrarne la capacità processuale, già riconosciuta allo straniero in virtù della sua piena legittimazione ad esercitare tutti i diritti di difesa assicurati al cittadino» (Sez. 2, n. 40780 del 28/01/2004, Rv. 230254 – 01).