Obbligo di pubblicazione sui mass-media della sentenza di assoluzione o proscioglimento (Redazione)

Si segnala che finalmente è iniziato l’iter legislativo per l’esame della proposta che prevede l’obbligo, per i giornali, le testate radiofoniche, televisive e online di dare notizia degli esiti dei procedimenti nello stesso modo in cui era stata data notizia dell’indagine: “Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”.

In allegato al post troverete la proposta di legge e l’interessante dossier redatto dal servizio studi della Camera dei Deputati.

La proposta prevede di inserire nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l’art. 144-ter – rubricato “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante” – ai sensi del quale:

Su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell’avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.
L’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell’articolo 144.

Nella relazione della proposta si ricorda che la Corte di cassazione, fin dal 2012, con la nota sentenza n. 5525, ha affermato che “le notizie di cronaca giudiziaria non possono prescindere dall’essere aggiornate rispetto alla successiva evoluzione, altrimenti la notizia, originaria mente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”.