Un provvedimento annullato ci può stare, il secondo un po’ meno ma un terzo sarebbe troppo.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29454/2025 dimostra, in maniera lampante, che alle volte la giustizia si ingolfa da sola.
Decisione:
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Rovigo, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza del medesimo Tribunale, ha revocato i decreti penali e le sentenze specificamente indicati emessi nei confronti di G.Z., concernenti, tra l’altro, il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, perché il fatto non è più previsto come reato. La Corte di cassazione, con sentenza n. 25945 del 21 marzo 2024, nell’annullare con rinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, aveva ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2016, l’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 differenzia il regime giuridico dell’omesso versamento dei contributi previdenziali in ragione dell’importo di detta omissione, confermando la sanzione penale solo laddove essa sia superiore a 10 mila euro annui, mentre qualora rimanga sotto tale soglia è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa.
La richiamata sentenza aveva, pertanto, affermato la necessità che il giudice dell’esecuzione verificasse quali decreti penali riguardavamo omissioni per le quali fosse stata superata la soglia di punibilità.
Il giudice del rinvio ha del tutto disatteso tale mandato.
Invero, nelle undici pagine in cui si snoda la motivazione, l’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità, svolgendo considerazioni del tutto astratte, svincolate da qualunque accertamento in concreto con riguardo alle singole fattispecie oggetto dei diversi provvedimenti di condanna emessi nei confronti di Z., omettendo di verificare se, sulla base di quanto accertato in sede di cognizione in ciascun procedimento, l’importo dei contributi omessi avesse o meno superato la soglia di punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, e se dunque si versasse in concreto in un’ipotesi di depenalizzazione.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio da effettuare alla stregua dei sopra esposti principi.
Errare è umano ma perseverare è diabolico.
