La Suprema Corte civile con ordinanza numero 22441 del 4 agosto 2025 (allegata al post) ha ribadito un principio fondamentale:
Sul danneggiato grava uno specifico onere di allegazione.
L’attore non può limitarsi a formulazioni generiche e astratte (“tutti i danni subiti e subendi”), ma deve descrivere concretamente i pregiudizi derivanti dal fatto illecito.
L’onere di allegazione è il presupposto logico dell’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c.: solo così il convenuto può difendersi compiutamente.
Le allegazioni devono comprendere la descrizione delle lesioni e delle conseguenze dannose imputate alla condotta, anche senza una quantificazione precisa.
Non basta invocare la natura unitaria del danno (es. biologico): il giudice non può riconoscere d’ufficio singole componenti (invalidità temporanea, personalizzazione) senza domanda specifica della parte.
L’atto introduttivo deve contenere una descrizione dettagliata dei danni di cui si chiede il risarcimento.
Solo così nasce il dovere decisorio del giudice e si evita il rischio di nullità o di inammissibilità della domanda.
