Maltrattamenti in famiglia: per la cassazione (finalmente) non basta la parola (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 29477/2025 ha ricordato che i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

Nel caso esaminato la difesa impugnava la sentenza di condanna per assoluta carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti

Decisione:

Il ricorso è fondato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, nella parte in cui censurano il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della abitualità delle condotte maltrattanti.

Occorre evidenziare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (ex multis Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 -dep. 07/02/2019-, C., Rv. 275033 – 01.

Nel caso specifico, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia.

Sul punto, deve sottolinearsi che nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794).

Pertanto, i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

Il delitto in parola postula, dunque, il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima.

I giudici di merito non si sono conformati a tale regula iuris, poiché la sentenza anche se il capo di imputazione recita testualmente: “maltrattava la moglie e i figli, sottoponendoli a continue sofferenze fisiche ed umiliazionimorali, cagionando loro penose condizioni di vita e costringendoli a vivere in un clima di paura e insicurezza; dal 1991, con condotta perdurante alla data del 30/10/2013» -, allorché riporta le dichiarazioni della donna con riferimento al periodo dal 1991 al 2012, nulla dice se non che il rapporto tra i due andava male, e che l’imputato, a volte, era violento.

Diversamente, per quanto concerne il periodo dal 2012 al 2013, la motivazione esamina appare più puntuale.

Non è, in conclusione, chiaro il perimetro temporale della condotta di maltrattamenti e, quindi, quando sia iniziata, in cosa sia consistita e fino a quando si sia protratta.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro perché, alla luce dei principi sopra evidenziati, colmi le lacune motivazionali, nelle quali è incorsa in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.