Indagato che chiede di “essere ascoltato” dopo l’avviso di conclusione indagini: è una formula ambigua che non equivale ad una richiesta formale di interrogatorio sicché il PM può legittimamente ignorarla (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10747/2025, 6 dicembre 2024, 18 marzo 2025, ha chiarito che la manifestazione da parte dell’indagato di una generica disponibilità ad essere ascoltato non può costituire esercizio del diritto potestativo di chiedere l’interrogatorio, sicché il mancato svolgimento dello stesso da parte del PM non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 3 aprile 2024, la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta nell’interesse di GM avverso la sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2023, che ne aveva dichiarato la responsabilità per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, nonché dei successivi atti processuali, con restituzione degli atti al PM e revoca delle statuizioni civili, per omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’imputato ex art. 415-bis, cod. proc. pen.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, per il tramite del proprio difensore, il quale deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l’istanza del 14 maggio 2021, con cui l’allora indagato chiedeva di “essere ascoltato per i fatti contestati“, fosse inequivocabilmente rivolta a richiedere l’interrogato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen.

La difesa invoca orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in cui si è chiarito che la richiesta di interrogatorio avanzata dall’indagato destinatario dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur non necessitando di formule sacramentali, deve essere espressa in maniera esplicita ed inequivocabile.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la difesa di parte civile a evidenziare la mancanza di una chiara e inequivoca espressione della volontà di essere interrogato, manifestata dall’allora indagato per il tramite dell’istanza l’istanza del 14 maggio 2021, allegata dal ricorrente al ricorso in esame.

In quest’ultima, GM formulava “espressa istanza di essere ascoltato“.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’istanza di interrogatorio deve essere “chiara e agevolmente riconoscibile” (Sez. 2, n. 28050 del 14/06/2024, Rv. 286720-01).

Sebbene la richiesta di interrogatorio formulata dall’indagato destinatario dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessiti di formule sacramentali, essa, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, deve essere pur sempre chiara e agevolmente riconoscibile (anche se contenuta, ad esempio, nel corpo di una memoria: Sez. 2, n. 28050 del 14/06/2024, Rv. 286720 – 01; Sez. 3, n. 6922 del 17/12/2018, dep. 2019, Rv. 275002 – 01).

Viceversa, la manifestazione da parte dell’indagato di una generica disponibilità ad essere ascoltato – come occorso nel caso in esame – non può costituire esercizio del diritto potestativo di chiedere l’interrogatorio; sicché il mancato svolgimento dello stesso da parte del PM non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità (cfr. Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rv. 283207 – 01).

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello per l’ulteriore corso.