La Cassazione penale sezione Prima con ordinanza 28154/2025 ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., la seguente questione:
“se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dall’art. 34, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto sia ordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile”.
