Decreti di archiviazione per prescrizione motivati come condanne: quali rimedi? (Vincenzo Giglio)

Introduzione

La fenomenologia delle motivazioni scorrette dei provvedimenti giudiziari non cessa mai di sorprendere.

Minimaliste fino all’impalpabilità, argomentate su sillogismi noti solo al giudice che se ne serve, smemorate per omesso confronto con le proposizioni delle parti e con i risultati conoscitivi acquisiti, pre-comprensive in quanto fondate su chiavi soggettive di lettura della realtà proprie del giudice prima e a prescindere dal giudizio.

Di questo vasto contenitore fanno anche parte a buon diritto le motivazioni scorrette per ridondanza, intendendo per tali quelle che eccedono la funzione loro specificamente assegnata e che, proprio in virtù di tale eccessività, causano un’indebita penalizzazione all’accusato.

È questo il caso dei decreti di archiviazione richiesti e disposti a causa della prescrizione dei reati contestati dall’accusa pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 411, comma 1, cod. proc. pen.

È intuitivo, anche alla luce della differenziazione posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che i decreti in questione, non richiedendo il legislatore una motivazione specifica, esauriscono il loro scopo nella mera presa d’atto della già intervenuta prescrizione sicché qualunque estensione dell’apparato motivazionale che si spinga oltre questa necessità è inappropriata.

Non solo: estensioni di tal genere portano con sé il rischio di violare la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell’accusato in sede penale e il principio, altrettanto costituzionale, dell’inviolabilità del diritto di difesa.

Si apprezza, per la sua chiarezza sul punto, una risalente decisione di legittimità, precisamente Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 2629/1994, secondo la quale “Il GIP, cui sia stata richiesta l’archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell’azione penale ovvero per intervenuta estinzione del reato, qualora ritenga di aderire a tale richiesta deve pronunciarsi in conformità senza motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all’imputato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che non è applicabile alla fase delle indagini preliminari: diversamente si costringerebbe l’indagato a subire un provvedimento di archiviazione a lui sfavorevole nella motivazione senza potere esercitare il diritto di difesa preclusogli nell’ipotesi in cui il decreto sia emesso de plano (art. 309 c.p.p.), e senza potere esperire alcun mezzo di gravame non essendo tale provvedimento impugnabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato, ritenendolo abnorme, un decreto di archiviazione emesso de plano dal Gip per intervenuta estinzione del reato per amnistia in base al rilievo che non risultava all’evidenza l’insussistenza dei fatti e che la qualificazione dei medesimi era corretta; in particolare la Corte Suprema ha osservato che siffatto provvedimento non rientrava nella tipologia di quelli che possono essere adottati dal giudice delle indagini preliminari)”.

La giurisprudenza costituzionale

La questione oggetto di questo post è finita all’attenzione della Corte costituzionale, sollecitata ad intervenire da un’ordinanza di rimessione del Tribunale penale di Lecce, il quale ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc, pen., «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».

La Consulta, con la sentenza n. 41/2024, allegata alla fine del post, ha dichiarato non fondate le questioni poste dal giudice a quo.

Chi fosse interessato al ragionamento complessivo seguito nell’occasione, può consultare il nostro approfondimento a questo link.

Qui interessa riproporre e valorizzare alcune specifiche considerazioni del Giudice delle leggi.

La prima è la qualificazione in termini di grave patologia della condotta del GIP che, a fronte di una richiesta di archiviazione per prescrizione, si diffonda sulla fondatezza della notizia di reato.

Sul punto la sentenza n. 41 non avrebbe potuto essere più chiara: “Richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell’interessato, violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa, inteso anche quale diritto di “difendersi provando”: diritto che è in radice negato dall’affermazione, da parte del pubblico ministero o del GIP, del carattere veritiero, o comunque affidabile, degli elementi acquisiti nel corso di un’indagine, senza che sia assicurata all’indagato – che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell’indagine – alcuna effettiva possibilità di contraddirli, ed eventualmente di provare il contrario […] richieste o decreti di archiviazione così motivati perdono, per ciò solo, il carattere di “neutralità” che li dovrebbe caratterizzare, e sono in concreto suscettibili di produrre – ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade – gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato, laddove ricorrano i presupposti rispettivamente previsti dalla legge 13 aprile 1988, n. 117”.

La seconda attiene ai rimedi possibili contro decreti di archiviazione che attentino alla presunzione di innocenza.

La Consulta ha sottolineato al riguardo il rilievo centrale da riconoscere alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ed all’art. 115-bis, introdotto come suo effetto nel codice di rito penale, indicando alcune prospettive interpretative estensive della sua portata.

È di particolare significatività la parte conclusiva della motivazione della sentenza n. 41:

Se, comunque, l’individuazione del rimedio appropriato in queste ipotesi resta riservata alla valutazione della giurisprudenza di legittimità, la Corte non può non sottolineare che un adeguato soddisfacimento delle esigenze costituzionali di tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio relativamente a decreti di archiviazione per prescrizione, i quali indebitamente abbiano espresso valutazioni sulla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini, è componente essenziale della sostenibilità costituzionale del delicato bilanciamento tra opposti interessi cristallizzato nel vigente ordinamento processuale.

In altre parole, il mancato riconoscimento alla persona sottoposta alle indagini di un diritto a provocare un accertamento negativo della notitia criminis nell’ambito di un giudizio penale non è costituzionalmente illegittimo soltanto in quanto l’ordinamento sia in grado – per altra via – di assicurare un rimedio effettivo contro ogni eventuale violazione, da parte dall’autorità giudiziaria, del diritto fondamentale della persona medesima a non essere presentata come colpevole senza avere potuto difendersi e presentare prove a proprio discarico.

E tale rimedio non potrebbe comunque essere subordinato alla rinuncia alla prescrizione da parte dell’interessato, nei limiti in cui tale diritto sia in concreto esercitabile. In effetti, la persona sottoposta alle indagini, se non ha in via generale il diritto di rinunciarvi, ha invece il pieno diritto di avvalersi della prescrizione, che è posta a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto a lei attribuito, senza che tale legittima scelta di avvalersi della prescrizione comporti, per l’interessato, la perdita del suo diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale.

A queste essenziali condizioni, le questioni sollevate debbono essere dichiarate non fondate”.

La Corte europea dei diritti umani

Una recente ed interessante novità viene da Strasburgo, con la decisione interlocutoria, allegata nella versione originaria in lingua inglese alla fine del post in versione anonimizzata, depositata il 30 ottobre 2023 dalla Corte EDU, Sez. 1^, in relazione ai ricorsi nn. 9230/19 e 28120/19.

Ne proponiamo qui di seguito la traduzione in italiano a nostra cura.

OGGETTO DEL CASO

I ricorsi riguardano la violazione della presunzione di innocenza nei procedimenti penali contro i ricorrenti, che sono stati archiviati in quanto i reati erano considerati prescritti.

I ricorrenti lamentano che il contenuto e le espressioni utilizzate nella richiesta di archiviazione e/o nell’ordinanza di archiviazione […] indicassero la loro colpevolezza, nonostante l’assenza di una formale sentenza di colpevolezza, in violazione del loro diritto alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 6 § 2 della Convenzione.

A questo proposito, hanno inoltre sostenuto di aver rinunciato alla prescrizione per far sì che la loro innocenza fosse pienamente accertata, ma che ciò non era stato preso in considerazione dai tribunali nazionali.

Lamentano inoltre, ai sensi dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 6 § 2 della Convenzione, la mancanza di ricorsi interni per contestare il contenuto dei decreti di archiviazione del procedimento penale nei loro confronti.

DOMANDE ALLE PARTI

1. La presunzione di innocenza, garantita dall’articolo 6 § 2 della Convenzione, è stata rispettata nel procedimento penale contro i ricorrenti?

In particolare, le decisioni dei tribunali nazionali che hanno dichiarato il reato prescritto riflettevano l’opinione secondo cui i ricorrenti erano colpevoli, nonostante l’assenza di una sentenza formale di colpevolezza (G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, §§ 314-18, 28 giugno 2018; Peltereau-Villeneuve contro Svizzera, n. 60101/09, §§ 30-39, 28 ottobre 2014; Virabyan contro Armenia, n. 40094/05, §§ 186-91, 2 ottobre 2012; e Stirmanov contro Russia, n. 31816/08, §§ 42-50, 29 gennaio 2019)?

Nel rispondere a tale quesito, le parti sono invitate, in particolare, a commentare:

– se la descrizione dei risultati dell’indagine fosse strettamente necessaria e, in caso affermativo, in quale misura, al fine di dichiarare il reato prescritto, alla luce dei criteri previsti dal diritto interno;

– il fatto che i tribunali interni abbiano omesso di prendere in considerazione la rinuncia dei ricorrenti alla prescrizione (confrontare, mutatis mutandis, Caraian c. Romania, n. 34456/07, §§ 75-76, 23 giugno 2015; confrontare anche la sentenza della Corte di cassazione n. 26289 del 24 aprile 2018);

– se i ricorrenti abbiano avuto la possibilità di esercitare il loro diritto di difesa in relazione alle accuse a loro carico.

– per quanto riguarda il ricorso n. 28120/19, il fatto che il pubblico ministero, nella sua richiesta di archiviazione del procedimento per prescrizione, abbia chiesto che il fascicolo del caso (compresa la richiesta stessa) fosse inserito nella banca dati che raccoglie le informazioni sulla criminalità organizzata (la cosiddetta “banca dati SIDDA-SIDNA”).

2. I ricorrenti hanno avuto a disposizione un ricorso interno effettivo per la loro denuncia ai sensi dell’articolo 6 § 2, come richiesto dall’articolo 13 della Convenzione, considerando che le presunte violazioni erano contenute nella motivazione di una richiesta di archiviazione e/o in un decreto di archiviazione del procedimento penale nei loro confronti?”.

Conclusioni

I paragrafi che precedono sono serviti ad evidenziare un sostanziale convergenza delle fonti compulsate sulla gravità della condotta giudiziale di ipermotivazione in senso colpevolista di un provvedimento che ha una valenza puramente dichiarativa di un fatto estintivo della fattispecie di reato contestata.

Manca colpevolmente un rimedio specifico de iure condito, sarebbe quanto mai opportuno rimediare a questa falla di sistema.

Nel frattempo, è auspicabile che i difensori penali abbiano sempre maggiore consapevolezza del problema e delle possibili vie per metterlo a nudo e stimolare risposte interpretative all’altezza.