L’avvocato che chiede ai magistrati di leggere con attenzione gli atti di causa non è “sconveniente” e “offensivo” (Redazione)

Non hanno letto un rigo di quanto ho scritto”, quante volte noi avvocati usiamo queste parole nei confronti dei magistrati?

In questo caso un collega ha messo nero su bianco questa espressione e si è aperto un procedimento disciplinare concluso come da sentenza allegata.

Il CNF ha stabilito che criticare un provvedimento ed auspicare la lettura degli atti da parte dei giudici dell’impugnazione non è offensivo nei confronti dei magistrati anche ove si scriva che “l’istanza non è stata letta in particolare da .. a.. ed in questo caso sarebbe preoccupante, perché sintomo evidente dell’esistenza di un virus altamente contagioso che si annida in questo Palazzo di Giustizia”.

Il CNF in questa decisione ha sottolineato che la “sconvenienza” (intesa come uso di un lessico rozzo o volgare) e la “offensività” (intesa come intenzionale lesione dell’onore e decoro altrui) delle espressioni usate dal difensore nell’esercizio del diritto a svolgere la difesa giudiziale, deve essere valutata con riguardo al complessivo significato ed allo scopo dello scritto, specie per gli atti impugnatori che hanno l’ovvia funzione di criticare una precedente decisione giudiziaria, deve ritenersi che le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non sono idonee ad integrare l’illecito ex art. 20 c.d.f. qualora, lette nel contesto generale dell’atto di impugnazione, costituiscano certamente critica severa al provvedimento del magistrato ed una vivace sollecitazione ad una più penetrante attenzione dei giudici di appello, ma non possano ritenersi esorbitanti dalle esigenze di difesa dell’appellante, rispondendo piuttosto al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 194