Massima
“In tema di colpa generica, la regola cautelare applicabile al caso concreto deve essere preesistente al fatto e desumibile sulla base di un processo ricognitivo, che tenga conto dei tratti tipici caratterizzanti l’evento e del sapere scientifico, tecnico o esperienziale esistente in quel dato momento storico”.
Vicenda
FP è amministratore unico della società cooperativa WD.
Uni dipendente della WD, trovandosi a bordo di un ciclomotore per trasportare pizze a domicilio, urta il perimetro di un’isola rialzata spartitraffico, cade a terra, batte la testa contro il bordo in cemento, riporta lesioni gravissime e dopo pochi giorni muore.
FP, in quanto suo datore di lavoro e quindi titolare di una posizione di garanzia in virtù dell’art. 2087 cod. civ., è imputato di omicidio colposo per avere consentito al dipendente di usare un casco tipo jet che lascia scoperta la parte frontale del volto.
Il tribunale assolve FP sul doppio rilievo che il casco usato dal dipendente era di tipo omologato e che, in ogni caso, non avrebbe potuto in alcun modo impedire l’impatto del massiccio frontale con il suolo.
La Corte di appello riforma la prima decisione e ritiene la responsabilità di FP sul presupposto che, se il dipendente avesse indossato un casco integrale, questo avrebbe protetto la fronte del dipendente e tanto sarebbe bastato ad evitarne la morte. L’evento, nell’opinione dei giudici di secondo grado, sarebbe stato concretamente prevedibile ed evitabile se, in base ad una valutazione ex ante, il datore di lavoro avesse fatto osservare al dipendente una regola cautelare di massima prudenza, cioè l’impiego di un casco integrale, anche tenuto conto della pericolosità dell’attività svolta (condurre un ciclomotore nel traffico cittadino). FP è stato quindi condannato per la riconosciuta esistenza di una colpa generica.
I difensori dell’imputato hanno fatto ricorso per cassazione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso, assegnato alla quarta sezione penale, è stato definito con la sentenza n. 34944/2022 (udienza del 24 maggio/21 settembre 2022).
Il collegio di legittimità ha in premessa riassunto il ragionamento giuridico della Corte di appello, in questi termini: “La colpa di FP è stata motivata sulla base di un ragionamento viziato, frutto di una tipica logica del “senno del poi“, così sintetizzabile: posto che il lavoratore è morto (cadendo dallo scooter sul quale stava trasportando pizze da consegnare a domicilio) per avere battuto la parte frontale del volto (c.d. massiccio frontale) contro il bordo in cemento di una pedana spartitraffico, l’evento mortale non si sarebbe verificato se la persona offesa avesse indossato un casco di tipo integrale, idoneo a proteggere il volto, e non un casco tipo jet (benché omologato), che invece lascia scoperta quella zona del corpo; ergo, il datore di lavoro avrebbe dovuto dotare la persona offesa di un casco di tipo integrale, non consentendogli invece di condurre lo scooter con un casco tipo jet”.
Ha poi rimarcato, sempre in premessa, che “non esiste alcun obbligo di legge che imponga l’uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore, bastando allo scopo – secondo le previsioni del vigente codice della strada – indossare un qualsiasi tipo di casco omologato, come quello utilizzato dal soggetto deceduto”.
È giunto in tal modo alla conclusione che la sentenza impugnata è stata inficiata da un vizio irrimediabile: è stata infatti fondata su una colpa generica aggiuntiva che i giudici d’appello, contrariamente a quanto da loro affermato , hanno ricavato non ex ante ma ex post, “partendo cioè dall’evento verificatosi, per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, dandosi in tal modo una risposta ovvia (uso del casco integrale che avrebbe protetto il volto)”.
Ma, così facendo, hanno contraddetto un chiaro indirizzo interpretativo di legittimità per il quale la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere desunto in concreto ed “ex ante“, giammai “ex post“ (si confronti, tra le tante, Sez. 4^, sentenza n. 32899/2021, Rv. 281997) e non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto (Sez. 4^, sentenza n. 9390/2017, Rv. 269254).
Tanto ciò è vero che la decisione impugnata non ha individuato disposizioni che imponessero, ex ante, di dotare il lavoratore di un casco integrale ed è stata fondata sulla presunzione che “la protezione integrale del capo costituisce presupposto indefettibile per limitare o escludere rischi per la salute del conducente, derivanti dalle cadute o comunque dagli urti subiti”.
Un’affermazione, quest’ultima, che tuttavia non è stata giustificata come sarebbe stato invece necessario posto che “anche la colpa generica presuppone l’esistenza di un sapere scientifico, tecnico o esperienziale pre-dato – giacché non è il giudice a creare la regola – ma anche perché la prescrizione del codice della strada indica l’esatto contrario”.
Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
