L’avvocato in difficoltà economiche che non paga contributi previdenziali e obbligazioni nei confronti di terzi: sospesi per mesi 9 (Redazione)

Lo stato di bisogno non scrimina e né attenua la rilevanza deontologica dell’inadempimento delle obbligazioni nei confronti di terzi.

Segnaliamo la sentenza numero 57/2025 del Consiglio Nazionale Forense che appare, (ma sicuramente siamo buonisti) particolarmente severa se confrontata con altri comportamenti sanzionati in maniera benevola.

Il CNF ha stabilito che l’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza.

Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf).

Nella motivazione della sentenza (allegata al post) si legge:

La norma dell’art. 9 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza).

Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono (come nel caso di specie) e raggiungono la notorietà (art. 64 cdf).

La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari. Cfr Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020; in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 113 del 25 giugno 2022, e numerose altre.

Ed ancora: “l’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri dove ri professionali (art. 64 cdf)”, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 119 del 22 maggio 2021.

L’avv. [RICORRENTE] non ha soddisfatto il credito dell’Ubi banca in maniera naturale, ma ha subito un pignoramento e la vendita all’asta dei suoi beni, e non vi è prova abbia soddi sfatto quello della sig.ra S.

Ancora, con la sesta doglianza si riferisce all’insussistenza o scusabilità degli errori commessi dall’avv. [RICORRENTE] nel giudizio di appello dichiarato improcedibile dalla Corte di appello di Perugia. In particolare, si riferisce al fatto che la causa fosse “personale”.

L’inescusabilità dell’errore prescinde, tuttavia, dalla fattispecie concreta cui si riferisce ed è motivo di illecito disciplinare anche se il difensore poco diligente rappresenta sé stesso posto che il valore tutelato è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense.

In ogni caso, l’asserito, e non provato, stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare, tanto più in mancanza di resipiscenza.

L’esistenza dei gravi problemi economico -familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 250 del 14 novembre 2023.

Anche questo motivo è quindi infondato” .

Nota:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024.