L’inutilizzabilità non presa sul serio: la Cassazione e il gioco delle tre carte (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 44793/2024, udienza del 17 ottobre 2024: una decisione discutibilissima che legittima il giudice a servirsi dell’istituto ex art. 507 cod. proc. pen. per acquisire atti inutilizzabili in quanto mai depositati dal PM.

In fatto

Con sentenza del 19 aprile 2024 la Corte di appello ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale il 13 settembre 2022, con cui FG e AS sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Per ciò che qui interessa, il difensore di AS ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 191 e 178, lettera c, cod. proc. pen., per avere il giudice di primo grado acquisito illegittimamente ex art. 507 cod. proc. pen. le intercettazioni ambientali, non depositate dal PM e, quindi, non utilizzabili.

Ha rilevato a tal fine che le parti non avevano prestato il consenso per l’acquisizione e il giudice, provvedendo ex art. 507 cod. proc. pen., avrebbe violato il diritto di difesa, atteso che le intercettazioni costituivano l’unica fonte di prova a sostegno della condanna, e avrebbe precluso al difensore la possibilità di avere reale contezza del materiale probatorio a carico dell’imputato, inducendolo in concreto ad effettuare un’erronea valutazione degli atti di causa, con conseguente erronea scelta del rito.

Il medesimo difensore ha inoltre denunciato il vizio di omessa motivazione in riferimento alla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

La motivazione della sentenza di condanna sarebbe viziata, in quanto fondata su un’unica prova inutilizzabile.

Decisione della Corte di cassazione

Entrambi i motivi concernenti l’acquisizione e l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche sono infondati.

È indubbio che il PM sia tenuto a trasmettere al GIP, ex art. 416, comma 2, cod. proc. pen., l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la violazione di tale obbligo determina l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi.

L’art. 526 cod. proc. pen., infatti, sancisce l’utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove “legittimamente acquisite” e, poiché i tabulati telefonici rappresentano “prove”, per essere utilizzati a carico o a favore dell’imputato, devono prima entrare nel procedimento attraverso la loro formale (e legittima) acquisizione.

Proprio in tema di tabulati telefonici, la Suprema Corte ha affermato che l’inutilizzabilità degli atti, non trasmessi ai sensi dell’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., è una sanzione di carattere generale che non è limitata a una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 21475 del 19/04/2021; Sez. 4, n. 27370 del 23/02/2005; Sez. 1, n. 5364 del 13/2/1997).

E tuttavia, la deroga allo schema procedimentale sopra descritto non comporta necessariamente la dispersione degli elementi di indagine acquisiti dal PM.

La stessa giurisprudenza sopra richiamata (in particolare: n. 5364/1997) ha chiarito che l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi al GUP permane finché gli stessi restano estranei al compendio probatorio, acquisito al dibattimento, e che detti atti possono essere assunti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova.

Nel caso in esame, quindi, l’acquisizione delle intercettazioni, non depositate dal PM, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. è avvenuta ritualmente, con la conseguenza che esse ben potevano essere poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità del ricorrente.

Peraltro, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nessuna violazione del diritto di difesa, con riguardo alla scelta del rito, si è realizzata per effetto dell’acquisizione dei tabulati, atteso che tale acquisizione è avvenuta, come detto, nel rispetto delle norme che regolano la fase dibattimentale del procedimento.

D’altro canto, è già stato affermato che, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della cosiddetta “discovery”, che è principio che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994).

Note di commento

L’andamento decisamente rapsodico della decisione qui annotata impone una riassunzione del percorso argomentativo fatto proprio dal collegio della sesta sezione penale.

Il PM procedente dispone dei risultati di intercettazioni ambientali ma non le deposita – è ignoto se per sciatteria o calcolo strumentale – e tiene quindi all’oscuro la difesa dell’imputato della loro esistenza, così impedendole di avere piena consapevolezza di tutti gli elementi conoscitivi raccolti e di tarare su di essi la propria strategia, ivi compresa l’eventuale scelta di ricorrere ad un rito alternativo.

Una volta sopraggiunto il dibattimento di primo grado, lo stesso PM chiede l’acquisizione di quei risultati ma la difesa si oppone.

Il giudice, indifferente all’opposizione, li acquisisce ugualmente, avvalendosi della facoltà di ammettere nuove prove, attribuitagli dall’art. 507 cod. proc. pen., e li utilizza a sostegno di un verdetto di condanna.

La Corte di appello conferma la decisione del primo giudice.

La Corte di cassazione rigetta per infondatezza il ricorso contro la sentenza di secondo grado.

Il collegio di legittimità riconosce in premessa l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito e non esita ad ammettere che tale sanzione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò nondimeno, valorizza prioritariamente il principio della non dispersione della prova o, per meglio dire, degli elementi conoscitivi prodotti dal PM, e lo abbina alla natura sostanziale dell’istituto dell’ammissione di nuove prove al quale assegna la finalizzazione alla ricerca della verità.

Come non bastasse, elabora (o rielabora) due concetti collaterali all’argomentazione primaria: non è affatto vero che vi sia stata violazione del diritto di difesa poiché l’acquisizione degli atti cui si era opposta la difesa è avvenuta ritualmente; non è neanche vero che l’omessa discovery di atti impedisce la predetta acquisizione poiché l’ostensione degli atti medesimi è un principio valido solo nel rapporto tra le parti processuali.

Il divario tra questa decisione e i principi più essenziali del rito penale non potrebbe essere più forte.

Si consente al PM di dimenticare o nascondere impunemente dati conoscitivi rilevanti e poi riportarli alla luce a dibattimento iniziato.

Si priva di rilievo il dissenso della difesa riguardo alla loro acquisizione.

Si nega la violazione del diritto di difesa con una disarmante tautologia: gli atti sono stati acquisiti perché potevano essere acquisiti e ciò basta a renderli utilizzabili, liberandoli dal peccato originale della loro inutilizzabilità. In pratica, un’applicazione giurisdizionale del gioco delle tre carte.

Si tace sul danno arrecato alla difesa dalla loro tardiva ostensione: neanche una parola sull’angolo cieco in cui il PM ha celato il più forte elemento accusatorio di cui disponeva e lo stesso silenzio è stato serbato sulla perdita irreparabile della chance di optare per riti alternativi.

Si eleva a feticcio il principio di non dispersione della prova ma gli si attribuisce indebitamente un valore assoluto, dimenticando che è prova solo quella acquisita nel rispetto del principio del contraddittorio e non certo quella frutto di una combine tra PM e giudice che esclude la difesa.

Si minimizza e banalizza il significato della discovery, attribuendole – verrebbe da dire – la natura di una chiacchierata tra PM e difesa: se le parti si parlano va bene, se non si parlano va bene lo stesso, il giudice procede dritto per la sua strada.

La decisione annotata pare quindi il frutto di una visione sgrammaticata e autoritaria dei rapporti interni al rito penale, agli antipodi del giusto processo di marca costituzionale e convenzionale.

Qualche tempo fa Ciro Santoriello ha pubblicato su Archivio Penale un bel saggio dal titolo “L’inutilizzabilità presa sul serio” (a questo link per la consultazione).

In questo caso è successo esattamente il contrario: l’inutilizzabilità è stata ridicolizzata e resa inutile.