Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 20913/2025, 5 febbraio/5 giugno 2025, ha chiarito che, in materia di reati tributari, la mancanza, nel capo di imputazione, di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione dei reati di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione.
In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (tra le tante, Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948; Sez.2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758).
In altri termini, non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa (tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. F., n. 43481 del 07/08/2012, Rv. 253582).
La contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (in termini, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455).
Per contro, si ha incertezza sul fatto solo quando l’imputato non sia stato posto in grado di conoscere l’oggetto dell’addebito e l’attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (così, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Rv. 183761).
Declinando tali principi in materia di reati tributari, dunque, va rilevato che la mancanza, nel capo di imputazione, di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione dei reati di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (così, Sez. 3, n. 20858 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272788; Sez. 3, n. 6102 del 15/01/2014, Rv. 258905).
Analogamente, non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse fatture nel capo di imputazione, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l’individuazione (Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 19/02/2020, Rv. 278544 – 01).
