Cassazione penale, Sez. F, 28369/2025, 31 luglio/4 agosto 2025, ha ribadito che il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato (Cass. Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015 – dep. 27/01/2016, Rv. 266954); la decorrenza del termine per la presentazione della querela è infatti differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, fermo restando che tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall’inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Rv. 269726; Cass. Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, depositata il 23/04/2015, Rv. 263620).
Ai sensi dell’art. 124 cod. pen., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”, intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell’episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso che l’interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza punitiva.
Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio; cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165-01).

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