Reati puniti con la sola pena pecuniaria: la parte civile è legittimata ad appellare ai soli effetti civili la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27066/2025, 15/24 luglio 2025, ha affermato che la parte civile, tenuto conto della legittimazione ad impugnare regolata dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen., ha diritto a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Sul tema dell’appellabilità delle sentenze di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. della parte civile la giurisprudenza di legittimità ha già affrontato la questione proposta dai ricorrenti e l’ha ritenuta, con argomenti condivisibili, infondata.

Si è, infatti, affermato che anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio regolato dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, Rv. 287996).

Nell’ordinanza ora richiamata, la questione della impugnazione della parte civile, collegata all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui “sono in ogni caso inappellabili (…) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”, è stata analizzata, e risolta nel senso della perdurante appellabilità della sentenza di proscioglimento, in relazione a reati puniti con la pena alternativa, alla stregua del complessivo quadro normativo applicabile alla materia ed in particolare della disposizione recata dall’art. 576 cod. proc. pen. in forza del quale “la parte civile può proporre impugnazione (…), ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio“.

Una disposizione letta nel senso che l’art. 576 cod. proc. pen. dà luogo ad un sistema che disciplina specificamente l’impugnazione della parte civile sicché, inibire a tale parte di proporre appello, ai soli effetti civili, contro le sentenze assolutorie relative ai reati, puniti con pene alternative – o, come nel presente caso, solo pecuniarie-, significa incidere in maniera profonda sul sistema di tutela degli interessi civili coinvolti da una ampia parte dei procedimenti giudiziari relativi ai reati “bagatellari”.

Si è, infatti, rilevato che l’ambito di ordinaria applicazione della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è stato ampliato, visto che essa non riguarda più solo i reati di carattere contravvenzionale essendo stata rimossa, per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la limitazione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento – ferma restando la condizione che si tratti di illeciti punibili con la pena pecuniaria ovvero con pena alternativa – dei soli reati contravvenzionali precedentemente contenuta nella disposizione dianzi ricordata, a fronte di una ampia platea dei reati di scarso impatto penale (tanto da prevedere o la sola sanzione pecuniaria o quella alternativa), ma non per questo inidonei a determinare rilevanti pregiudizi di carattere civilistico.

Un diverso argomentare, d’altra parte, condurrebbe al risultato, per certi versi chiaramente paradossale, di consentire alla parte civile di proporre appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato laddove essa non abbia condotto alla piena soddisfazione dell’interesse sostanziale – volto al risarcimento del danno civile da quella partito ovvero alle restituzioni a fini risarcitori derivanti dalla commissione dei reati – azionato nel processo penale, mentre escluderebbe siffatta facoltà laddove la sentenza oggetto di contestazione sia una sentenza di proscioglimento che, stante il disposto dell’art. 538 cod. proc. pen., preclusiva della condanna del prevenuto al ristoro del danno patito dalla parte civile, determina, sotto il profilo processual-civilistico, la soccombenza nel giudizio della parte civile.

Anche la più recente decisione delle Sezioni unite penali, sia pure intervenuta in relazione alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace, muovendo dal dato letterale della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esaminato anche alla luce di lavori preparatori del d. Igs. n. 150 del 2022, ha affermato che l’unica lettura possibile della disposizione in esame è quella che rinvia, anche per i casi di inappellabilità oggettiva, alle parti (imputato e pubblico ministero), alle quali fanno riferimento i commi 1 e 2, sicché, il terzo comma non può che essere interpretato come logicamente “incluso” nell’alveo, non espandibile, dei precedenti commi.

Le Sezioni unite hanno precisato che la lettura della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., si pone in linea di continuità con un orientamento stabile della giurisprudenza di legittimità, orientamento che, a partire dalla risalente sentenza Lista, mai messo in discussione, ha ribadito che «la generica legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento», attribuitale dall’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., comporta che le sia «consentita ogni forma di impugnazione ordinaria» avverso ogni tipo di «sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», (S. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539), fatta eccezione, come chiarito da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 – 01, per le «sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell’udienza preliminare».

La norma di cui all’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo alla parte civile la legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con «tutti gli ordinari mezzi previsti» le sentenze di proscioglimento pronunciate «nel giudizio», esprime, anche nell’applicazione giurisprudenziale, un principio generale che, anche sul piano logico e sistematico non spiegherebbe la scelta legislativa di imitare il diritto di impugnazione attraverso una disposizione che sancisce la parziale inappellabilità di tali sentenze, utilizzando il criterio del regime sanzionatorio in astratto previsto per alcuni reati, regime, quello della pena, rispetto al quale la parte civile è normalmente indifferente, come accade nelle ipotesi in cui chi accampi un danno da reato impugni la sentenza di proscioglimento onde ottenerne unicamente il ristoro mediante l’integrale riesame della vicenda processuale. Vero è, osservano le Sezioni Unite, che la disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è determinata anche da logiche di deflazione delle impugnazioni, per raggiungere gli obiettivi di celerità nella definizione dei processi penali e di una decisione sull’azione in tempi non irragionevoli, e che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha innovativamente previsto (art. 573, comma-1.bis, cod. proc. pen.), che, quando la sentenza sia stata impugnata «per i soli interessi civili», il giudizio venga trasferito in sede civile, se l’impugnazione non è inammissibile rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Si tratta, tuttavia, di una disposizione non applicabile, sul piano generale, per introdurre limitazioni al diritto di impugnazione.

Si ritiene che l’esegesi della Sezioni unite, al di là della specificità del caso esaminato, siccome collocata nell’alveo di uno stabile orientamento nomofilattico che ha ricostruito, sulla scorta dell’art. 576 cod. proc. pen., uno specifico statuto del diritto di impugnazione della parte civile, quindi della sua legittimazione ad impugnare, sia applicabile anche al caso in cui oggetto dell’appello della parte civile sia la sentenza di proscioglimento in relazione a un reato punito con la sola pena pecuniaria.

Deve, in conclusione, affermarsi il principio che la parte civile, tenuto conto della legittimazione ad impugnare regolata dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen., ha diritto a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.