La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29999/2025 ha stabilito che …, vi piacerebbe ma è una boutade estiva del pessimo Radi.
Nessuna sentenza della Suprema Corte è intervenuta sul punto e si continua a navigare a vista nel periglioso mare del rilascio della certificazione ex art. 335 c.p.p. per poter depositare l’atto di nomina difensiva..
In alcune Procure della Repubblica, per il rilascio di una richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p., spesso unico atto abilitante a disposizione del difensore, i tempi di evasione superano i 30 giorni.
Tutto questo in pieno dispregio di buona parte degli articoli del codice di procedura penale.
Si continua ad interloquire, a predisporre tavoli ma “bisognerebbe avere il coraggio, una volta per tutte, di squarciare questo enorme velo di ipocrisia. Perché, se accade tutto questo all’interno di una qualsiasi Procura, specie quando è certa l’iscrizione di un procedimento, non ci sono esigenze investigative o di segretazione che giustificano questi tempi.
Nella migliore delle ipotesi, o il suo Dirigente non è a conoscenza dei ritardi o se ne disinteressa o non è in grado di garantire al cittadino il funzionamento degli Uffici da lui diretti.
Tutte cose inaccettabili in un Paese civile, specie se una diversa sensibilità, diciamo così, gli stessi Procuratori manifestano nei confronti del malfunzionamento della piattaforma in uso ai propri sostituti.
Tutta materia perché il Ministro della Giustizia, tra un convegno e l’altro, attivi i propri poteri ispettivi o chieda quantomeno chiarimenti”, come scrive il collega Mattia Iachino Serpotta.
Continuiamo ad attendere buone nuove dai vari tavoli, nella speranza che gli interlocutori non siano come Vladimiro ed Estragone della celebre opera di Samuel Beckett “Aspettando Godot”, che si intrattengono in una varietà di discussioni mentre attendono il signor Godot, che non arriva mai.
