Si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge numero 116 che è entrato in vigore il 9 agosto tra le varie novità all’articolo 1 si prevede che “ … Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro.
Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi’, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
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