Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27830/2025, 11/29 luglio 2025, ha affermato che tra i parametri di cui tenere conto ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena è compreso quello dell’eventuale pericolosità del condannato.
La norma in tema di sospensione obbligatoria – art. 146, comma 1, num. 3, cod. pen. -nell’escludere ogni bilanciamento con esigenze special-preventive – presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni) mentre quella in tema di sospensione facoltativa – art. 147, comma 1, num. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» postula una differente rilevanza delle patologie (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (v. Sez. I, n. 26136 del 6.6.2012, rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all’art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. I, n.972 del 14.10.2011, rv 251674; Sez. I, n. 1371 del 24.11.2010, rv 249319; Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478).
Si è altresì più volte precisato che il differimento – in via generale – non è di per sé ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (v. Sez. I, n. 22373 del 8.5.2009, rv 244132; Sez. I n. 27352 del 17.5.2019, rv 276413).
Ciò posto, nel solo caso della sospensione facoltativa (art. 147) è lo stesso legislatore ad evidenziare come il differimento dell’esecuzione non veda del tutto estranea, nell’esercizio della discrezionalità del giudice, la considerazione della perdurante pericolosità sociale (l’art. 147, comma 4, nega, nei suoi contenuti, l’accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti).
Già in tale quadro (relativo alle norme contenute nel Codice penale), dunque, emerge sul piano normativo la considerazione di un doveroso bilanciamento (lì dove si versi in ipotesi di sospensione facoltativa) tra tutela della salute e contenimento della pericolosità sociale, sia pure nei casi di minore gravità delle patologie riscontrate.
Nel settore dell’ordinamento penitenziario, in virtù di un assetto normativo progressivo, derivante da plurimi interventi legislativi, la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute realizza comuni finalità umanitarie e assistenziali e ripete in larga misura i presupposti di fatto delle due norme testé citate (artt. 146 e art. 147 cod.pen.) nell’ambito di un microsistema che vede tuttavia alternarsi la prevalenza dell’una o dell’altra tra le diverse esigenze in contrasto (tutela della salute/contenimento della residua pericolosità).
Se infatti la previsione dell’art. 47-ter, comma 1, in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» è declinata in termini di obbligatorietà del trattamento domiciliare, in ciò atteggiandosi come proiezione del disposto di cui all’art. 146 cod.pen., è pur vero che tale disposizione si applica esclusivamente in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell’area di cui all’art. 4-bis ed in tale assetto è dato percepire un limite applicativo correlato a condizioni soggettive (entità del residuo pena/reato commesso) che nulla hanno a che fare con il tema sanitario/assistenziale ma realizzano esigenze di tutela della collettività.
La previsione, inoltre, del comma 1-ter che consente di applicare la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4-bis (tra le molte v. Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, rv 218762; Sez. I n.8993 del 13.2.2008, rv 238948; Sez. I n. 18439 del 5.4.2013, rv 255851) si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articoli 146 e 147 del Codice penale, ontologicamente differenti tra loro. In ciò è di certo possibile scorgere una volontà legislativa di realizzare un contemperamento tra le esigenze umanitarie e terapeutiche da un lato e il contenimento della residua pericolosità dall’altro, posto che la misura in questione consente di evitare – in ogni caso – l’effetto sospensivo della pena e mantenere un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (così, tra le altre, Sez. I n. 4328 del 12.6.2000, rv 216912).
Dunque, va ribadito che, mentre il rinvio al testo dell’art. 146 cod. pen. richiede la verifica in fatto del parametro della incompatibilità e da tale condizione importa l’assenza di valutazioni discrezionali limitatrici in punto di sicurezza collettiva (ergo, la misura va applicata anche in presenza di consistente pericolosità sociale e tende a realizzarne un contenimento, in luogo della sospensione vera e propria), il rinvio ulteriore alla condizione di fatto (di minore gravità) descritta nell’art. 147, cod. pen. rende possibile, in effetti, la riemersione di un potere discrezionale del giudice sul delicato fronte della compatibilità tra la misura alternativa (pur ricollegata a ragioni di salute) e la tutela dal pericolo di reiterazione intesa come complessiva adeguatezza della misura alternativa (in tal senso v. Sez. I n. 28588 del 18.6.2008, rv 240602 ) aspetto che va valutato in sede di delibazione della domanda e che rappresenta una quaestio facti su cui può esercitarsi esclusivamente un controllo di congruità argomentativa.
