È venuta fuori. Proprio in ultimo, ma è arrivata.
La ragion di Stato, naturalmente.
Nella domanda di autorizzazione a procedere (la si può scaricare da un post di Riccardo Radi a questo link) nei confronti dei Ministri Nordio e Piantedosi e del Sottosegretario di Stato Mantovano inoltrata alla Camera dei Deputati dal Procuratore della Repubblica di Roma che ha così trasmesso la relazione del Collegio dei reati ministeriali della stessa città, così si legge a pagina 4: “In data 30.7.25 è pervenuta memoria del difensore degli indagati, che, anche a voler prescindere dalla mancanza sia dell’elemento oggettivo che soggettivo delle fattispecie ipotizzate, ha rilevato che i dati acquisiti dimostrano l’esistenza dello stato di necessità, come enunciato dall’art. 25 del “Responsability [Il termine corretto sarebbe Responsibility, NdR] of State for Internationally Wrongful Acts 2001″ della International Law Commission delle Nazioni Unite, circostanza che legittima sul piano del diritto interno le condotte di tutti i rappresentanti del Governo italiano coinvolti nel presente procedimento”.
La suggestione difensiva non è stata condivisa dal Collegio e chi volesse sapere perché trova la risposta alle pagine 47, 79 e 85.
Qui interessa piuttosto comprendere le ragioni che possono avere determinato il difensore a proporre anche questa chiave di lettura.
Tutti gli indagati sono difesi dall’Avvocato Giulia Bongiorno e la sua storia professionale è lì a dimostrare competenza, esperienza ed affidabilità a livelli di eccellenza.
Il riferimento alla causa di necessità che, nel caso di specie, è nient’altro che un’applicazione normata internazionalmente dal citato art. 25 della ragion di Stato, non può dunque essere derubricato ad espediente dell’ultima ora.
Deve essere piuttosto, e necessariamente, inteso come parte integrante di una strategia difensiva attentamente pianificata ed adeguata alla complessità ed alla delicatezza del procedimento, al rango istituzionale degli indagati ed agli interessi superiori del Governo in carica e della maggioranza politica che lo sorregge, anche in vista del contenzioso in corso con la Corte penale internazionale.
Ugualmente scontata, per le stesse ragioni, deve essere considerata la consapevolezza del difensore che l’invocazione dello stato di necessità avrebbe offerto alle opposizioni il combustibile per accusare di falsità le dichiarazioni dei Ministri Nordio e Piantedosi i quali, in un question time, hanno offerto entrambi una versione meramente tecnica della liberazione del generale Almasri, omettendo o addirittura negando esplicitamente di avere agito dietro pressioni e minacce libiche.
Affermato l’ovvio, resta da chiedersi perché il difensore abbia ritenuto utile o addirittura indispensabile spendere anche l’argomento di cui si parla.
Le risposte possibili abbandonano il campo della certezza ed entrano con pienezza in quello dell’opinabile.
Il difensore, proprio perché esperto e competente, non ha potuto né voluto sottrarsi al confronto col materiale istruttorio raccolto dal Collegio. Di questo facevano parte plurimi elementi da quali desumere plausibilmente che le condotte degli indagati e le valutazioni che le hanno precedute potrebbero essere state influenzate – circostanza, questa che il Collegio avalla esplicitamente – dalla preoccupazione, dovuta a sua volta a segnalazioni dell’intelligence italiana, di possibili reazioni negative di parte libica se Almasri non fosse stato rilasciato e rimpatriato.
È possibile, quindi, che l’Avvocato Bongiorno abbia considerato un errore tattico o anche strategico ignorare i citati dati istruttori e lasciarli privi di una qualificazione difensiva.
È ugualmente possibile che la difesa si sia prefigurata il cattivo esito della sua prospettazione e, se così fosse, bisogna spingere più in avanti la previsione.
L’argomento dello stato di necessità potrebbe essere stato prospettato a beneficio non del Collegio decidente ma della Camera dei Deputati (la Giunta per le autorizzazioni a procedere in prima battuta e, ove occorra, l’Assemblea in seconda).
Come dire, in altre parole, che la predetta causa di giustificazione di diritto internazionale avrebbe la sua massima utilità nella sede politica sia come autonoma questione in diritto che come sostegno alla dimostrazione del fumus persecutionis.
Questo al momento è possibile dire ed è solo l’opinione, discutibile come ogni altra, di chi scrive.
