Occultamento delle scritture contabili: è un reato permanente e si consuma solo al momento della conclusione dell’accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione (Vincenzo Giglio) 

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 27997/2025, 11/30 luglio 2025, ha chiarito che la cessazione della permanenza della condotta di occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione non si verifica alla scadenza del termine unilateralmente indicato dal soggetto sottoposto alla verifica fiscale (ossia l’imputato) per consegnare spontaneamente la documentazione non rinvenuta, bensì nel momento in cui tale occultamento divenga definitivo e non eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario, indipendentemente dalle condotte collaborative dell’indagato, ossia con la conclusione dell’accertamento fiscale.

Il collegio ha riaffermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la condotta del reato previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può consistere sia nella distruzione sia nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino alla conclusione dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269898 – 01, nella quale è stato chiarito che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Rv. 264676 – 01, e Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254425 – 01).

La cessazione della permanenza della condotta di occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione non si verifica alla scadenza del termine unilateralmente indicato dal soggetto sottoposto alla verifica fiscale (ossia l’imputato) per consegnare spontaneamente la documentazione non rinvenuta, bensì nel momento in cui tale occultamento divenga definitivo e non eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario, indipendentemente dalle condotte collaborative dell’indagato, ossia con la conclusione dell’accertamento fiscale, cosicché l’individuazione della consumazione del reato, ossia del momento di cessazione della permanenza, va collocata in corrispondenza con la conclusione dell’accertamento fiscale, perché l’obbligo di esibizione dei documenti perdura finché prosegue il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento, ed è quindi in tale momento che l’occultamento può dirsi definitivamente accertato, indipendentemente dalla verificazione o meno delle condotte collaborative promesse dal soggetto sottoposto alla verifica (così Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Rv. 287669 – 01, nonché Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340 – 01, e, già in precedenza, Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Rv. 234053 – 01).