Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 27856/2025, 11/29 luglio 2025, ha ribadito la natura della querela come atto a forma libera, essendo solo richiesta una chiara manifestazione di volontà volta alla rimozione dell’ostacolo alla procedibilità del reato.
Ai fini dell’esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell’atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine “querela” sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Rv. 278654 – 01; Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, Rv. 280627 – 01).
Peraltro, l’art. 336 cod. proc. pen. descrive la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente (ma anche implicitamente) la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati.
La tradizionale giurisprudenza di legittimità, in uno con la migliore dottrina, ha elaborato il principio del favor querelae (cfr., Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439; Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, non mass.; Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, non mass.), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante.
Costituisce coerente applicazione di questo principio l’interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell’uso di formule sacramentali (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, Rv. 280627 – 01; Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, Rv. 255885 – 01 Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 260557 – 01).
Nel caso in esame l’atto che ha consentito di avviare il procedimento a carico della ricorrente veniva espressamente qualificato dalla polizia giudiziaria come atto di ricezione di “querela orale” e conteneva la dettagliata esposizione delle circostanze della truffa dando chiaramente conto della esistenza di una volontà punitiva.
